I Limiti dell'obbligo dell'accertamento fiscale ed impedimento cardiochirurgico dell'imputato

AutoreLuigi Favino
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In materia contumaciale il codice di procedura penale del 1989, introducendo una nuova ipotesi, ha distinto due situazioni: una relativa ad una assenza obiettivamente dovuta ad un impedimento assoluto dovere di sospendere o rinviare il procedimento (salva la possibile verifica circa la effettiva esistenza dell'impedimento), l'altra in cui è solo probabile che l'assenza sia dovuta ad una assoluta impossibilità a comparire e pertanto tale circostanza è liberamente valutata dal giudice, senza potere essere oggetto di discussione né di successivo motivo di impugnazione.

La novità introdotta non è l'eliminazione di ogni discrezionalità nell'apprezzamento della prova dell'impedimento, ma nella «non necessità di una prova di assoluta esistenza» 1; è sufficiente quindi la semplice probabilità dell'impedimento assoluto a comparire per causare il rinvio o la sospensione del procedimento.

Tale disciplina rischia però di restare sostanzialmente inapplicata se si condivide il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1135/1998, secondo la quale vale ad escludere l'impedimento assoluto sia la circotanza che la certificazione ospedaliera - attestante una grave patologia cardiaca - risalga ad una data antecedente di un mese rispetto al giorno fissato per il dibattimento, sia l'altra relativa al fatto che il primario faccia richiesta di intervento chirurgico per l'imputato soltanto un mese dopo l'udienza alla quale quest'ultimo non era comparso.

La motivazione della Suprema Corte, per la quale evidentemente l'impedimento assoluto deve avere soltanto i requisiti della imprevedibilità ed eccezionalità, appare poco convincente perché trascura tutte le diverse ipotesi in cui l'impossibilità a comparire è prevedibile per tempo - perché ad esempio dovuta ad una grave patologia già diagnosticata - e rappresenta comunque oggettivamente, fino a prova contraria, un impedimento insuperabile.

Nel caso sul quale era chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte, i giudici della corte di appello con ordinanza dibattimentale avevano rigettato l'istanza di rinvio per impedimento a comparire ed avevano dichiarato la conseguente contumacia dell'imputato, ritenendo che la certificazione ospedaliera non fosse idonea a giustificare l'assolutezza dell'impedimento.

Eppure la documentazione prodotta dall'imputato attestava qualcosa in più della mera probabilità dell'impedimento a comparire all'udienza dibattimentale, atteso che il cardiochirurgo...

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