Finanziaria, le disposizioni dei commi da 341 a 344 e 346 del suo articolo unico

AutoreMichele Vigna
Pagine395-396

    Intervento al Convegno Confedilizia svoltosi ad Aosta il 13 maggio 2005 a cura della locale Associazione territoriale della proprietà edilizia.


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Tra le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) in materia di locazioni si richiamano principalmente i commi 341, 342, 343, 344 e 346 dell'art. 1 della norma in esame.

Comma 341 - Liquidazione dell'imposta di registro derivante dai contratti di locazione.

Detto comma introduce al D.P.R. n. 131/86 (testo unico dell'Imposta di Registro) l'art. 52-bis secondo il quale la liquidazione dell'imposta complementare è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10% del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e successive modificazioni.

Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima.

Commi 342 e 343 - Accertamento dei redditi di fabbricati.

Il comma 342 introduce al D.P.R. n. 600/73 l'art. 41-ter (accertamento dei fabbricati) il quale stabilisce al comma 1 che non si applicano le disposizioni in materia di accertamento con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15% e il 10% del valore dell'immobile. Il comma 2 sancisce che in caso di omessa registrazione del contratto di locazione, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore dell'immobile. Il comma 3 stabilisce che il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4 (D.P.R. n. 131/86).

Il comma 343 sancisce che le disposizioni di cui all'art. 52-bis del D.P.R. n. 131/86 e all'art. 41-ter del D.P.R. n. 600/73 introdotte rispettivamente ai commi 341 e 342 non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo agevolati, stipulati o rinnovati. Legge n. 431/1998.

Commi 344 e 346 - Redditi immobiliari e lotta al sommerso. Comunicazione di cessione o locazione di fabbricati e nullità dei contratti di locazione non registrati.

Il comma 344 sancisce...

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