DECRETO 15 gennaio 2014 - Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 e definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse. (14A03776)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il proprio decreto del 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato con proprio decreto del 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013, n. 300, il quale ha disposto la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013, n. 304, recante «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali.»;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suddetto decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, concernente «Misure per la Regione Sardegna», il quale, tra l'altro, prevede che: «I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.» (comma 1);

Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il...

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