Note in tema di pubblico servizio con particolare riferimento alla figura del bidello (collaboratore scolastico)

AutoreLeonardo Lanucara
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@I. Introduzione

Tra le formule definitorie contenute nel nostro codice, certamente un posto di rilievo assumono le disposizioni di cui agli artt. 357 e 358 c.p.; e tra le due sarà oggetto prevalente della nostra analisi la seconda.

Le norme in argomento appartengono al novero di quelle finestre definitorie (prossimi congiuntiart. 307; atti e oggetti osceni - art. 529; armi - art. 585; cosa mobile - art. 624) funzionali all'attingimento, agli effetti penali, di specifiche nozioni previste nelle fattispecie di parte speciale del codice ovvero, in virtù della previsione estensiva di cui all'art. 16 c.p., nelle materie complementari o speciali e dunque in sostanza in tutta la materia penale.

La norma di cui all'art. 358 c.p. contiene la definizione della nozione di pubblico servizio, e contestualmente la previsione del c.d. limite inferiore nell'ambito delle qualificazioni personali giuridicamente rilevanti ai fini penalistici.

Se la rilevanza dell'art. 357 c.p. è data dalla definizione di ´pubblica funzione amministrativaª (sotto il cui ambito si atterrà questa ricerca), le peculiarità dell'art. 358 c.p. sono il modellamento della categoria del pubblico servizio e l'indicazione delle attività che agli effetti penali non debbono intendersi quale pubblico servizio. Infatti tali non sono quelle che si risolvono nello ´svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materialeª.

In quest'ultima disposizione pertanto va cercata la soluzione al problema che qui ci proponiamo di affrontare, ossia la possibilità o meno della qualificazione di incaricato di pubblico servizio del bidello di scuola pubblica (rectius ormai collaboratore scolastico).

La figura del bidello coinvolge una querelle ormai risalente; è significativa, o meglio a mio avviso è quasi un banco di prova, nella esegesi dell'art. 358 c.p. In qualche pronuncia tale figura ha funto addirittura da pietra di paragone 1 nell'attribuzione o meno della qualifica di incaricato di pubblico servizio ad altri profili professionali.

Per la natura variegata delle mansioni che il collaboratore scolastico svolge, alla cui individuazione una volta si arrivava tramite il D.P.R. 420/1974 oggi invece attraverso il D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 nonché i contratti collettivi di lavoro dell'area pubblica che ad essi si richiamano, la soluzione del quesito inerente la sua qualificazione giuridica involge interamente la problematica del riconfinamento dei territori penalmente franchi dell'impiego d'ordine, categoria destinata ad estendersi o a ridursi a seconda della minore o maggiore consistenza contenutistica a lei riconosciuta. È chiaro infatti che accanto a mansioni materiali quali la pulizia e il riordino delle aule, la manutenzione dei locali scolastici, il movimento di suppellettili o la manovra di ascensori e montacarichi nonché altre prestazioni meramente manuali, che mai in verità hanno dato adìto a dubbi in merito alla loro esclusione dal penalmente rilevante, il bidello svolge senz'altro mansioni di impegno intellettivo, quali la vigilanza e sorveglianza sugli alunni, la guardiania e custodia degli edifici, rispetto alle quali va espresso il giudizio in merito alla riconducibilità o meno alle semplici mansioni di ordine.

È evidente pertanto l'impatto pratico della questione qui esaminata su altre figure professionali con termini, caratterizzate dalla varietà delle prestazioni richieste, manuali (o in genere operative) e mansioni implicanti comunque un impegno intellettivo: autista di autobus, custode cimiteriale, commesso di prefettura, taxista, autista alle dipendenze della Procura, portiere di ospedale, commesso giudiziario.

@II. L'attività di pubblico servizio oggi

La vigente formulazione degli artt. 357 e 358 c.p. è quella voluta dalle leggi 26 aprile 1990 n. 86 e 7 febbraio 1992 n. 181, che incisero sulle originarie definizioni del 1930. È opinione largamente condivisa quella per cui l'innovazione legislativa del '90 delle figure pubblicistiche penalmente rilevanti, sia frutto diretto dei risultati della lunga elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale effettuata su quelle definizioni 2.

Per riassumere al massimo possibile (e concesso) diremo che già prima delle novelle imperava, riguardo alla nozione di pubblico ufficiale, la c.d. teoria oggettiva (ANTOLISEI, CASTELLANA), oggi comunemente accolta, la quale valorizzava, nella ricostruzione della qualifica dell'agente, il concreto esercizio di una determinata funzione pub-Page 4 blica rispetto alla sussistenza di un vincolo di dipendenza soggettiva da un ente pubblico (teoria c.d. soggettiva); in sostanza l'effettività dell'esercizio di quella data funzione prevaleva sulla natura dell'ente di appartenenza del soggetto 3.

Anche in tema di pubblico servizio la matrice marcatamente oggettivistica è solo una novità formale introdotta dalla modifica del 1990.

Anche sotto il vecchio regime il vincolo di dipendenza del soggetto era assorbito dal requisito della concreta prestazione di un servizio che fosse per conto suo pubblico. Di tal che, anche sotto la vecchia formulazione dell'art. 358 c.p., si poneva l'accento sostanziale non sul rapporto soggettivo di dipendenza ma sul carattere pubblico del servizio 4.

La vera novità introdotta dalla riforma in quest'ultima norma è invece proprio la definizione di pubblico servizio, che acquista a mio avviso in sè e per sè un grande rilievo interpretativo, in un'ottica di esegesi storico-sistematica.

Il pubblico servizio, assente quale definizione generale nel codice del 1889, venne elaborato in dottrina come concetto correlato alla pubblica funzione, strumentale e subalterno ad essa 5.

Quando l'evoluzione dello Stato liberale comportò l'impegno pubblico nei settori economici e sociali, l'ampliamento dei compiti della P.A. in genere fece sorgere l'esigenza di regolare quella attività molteplice che la P.A. aveva assunto su di sè per soddisfare fini di interesse generale. La figura dell'incaricato di pubblico servizio riceveva a questo punto una sistemazione normativa (quella del codice Rocco) che valorizzava la riconducibilità dell'attività allo Stato o alla P.A. in generale più che la definizione della sua essenza.

La sistemazione dommatica della nozione avvenne nell'ambito della tradizionale concezione residuale del pubblico servizio rispetto alla pubblica funzione, per...

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