I Nuovi reati contro la fede pubblica: il falso in documento informatico pubblico o privato

AutoreRomina Cauteruccio
Pagine965-968

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Il documento informatico, come è noto, si distingue dal documento tradizionale rispettivamente, per non essere iscritto, per l'impossibilità soggettiva di non riconoscerne l'autore, o perché non può essere sottoscritto manualmente da colui che lo ha firmato. Pertanto nell'analizzare alcune delle questioni di carattere processuale e penale che scaturiscono dal diffuso impiego delle tecnologie a base digitale, ai sensi dell'art. 491 bis del codice penale dovrebbe considerarsi tra gli altri l'abuso della firma elettronica.

La «rappresentazione informatica» che può costituire occasione ed oggetto del falso in firma digitale è equiparabile secondo legge e ai fini del risultato alla scrittura privata, all'atto pubblico e al documento equiparato all'atto pubblico agli effetti della pena.

La firma elettronica, laddove identifica la provenienza del documento, attestando almeno l'autore e la data della sua formazione secondo le regole stabilite dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale, garantisce la paternità, la cui tentata azione di manomissione costituisce reato in termini di contraffazione o alterazione.

Il riferimento alla «firma digitale» nel lessico ha carattere metaforico; essa richiama l'immagine di un contrassegno, che rappresenti l'autore del documento e renda possibile risalire alla persona fisica cui il documento sia imputabile 1.

La firma digitale si compone di un codice informatico identificativo, formato di lettere e numeri in ordine casuale, associato in linea esclusiva ad un determinato soggetto.

Il codice è disgiunto in due parti designate come: una «chiave pubblica» e una «chiave privata».

La chiave privata è nota soltanto al titolare; la chiave pubblica è resa conoscibile attraverso appositi registri, consultabili per via telematica. La titolarità è attribuita dai c.d. «certificatori», persone giuridiche, nella forma di spa.

In tal modo l'apposizione della firma digitale protegge il testo ab externo; esso potrà subire modifiche ad opera di terzi soltanto attraverso l'applicazione della medesima chiave 2.

A tal proposito torna alla ribalta la distinzione tra firma elettronica e firma digitale, secondo cui la firma digitale offre maggiori garanzie di sicurezza di un file.

La Direttiva europea 3 impone ai legislatori nazionali una scelta conservatrice 4. Leggiamo all'art. 5, comma 2, della Dir. n. 1999/93/CE che «gli Stati membri, provvedono affinché una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è: in forma elettronica; o non basata su un certificato qualificato; o non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato; ovvero non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura».

In tal guisa si tende a dare rilevanza anche ai files muniti di semplice firma elettronica, non conforme ai requisiti legali.

Dunque, l'imputazione del documento non risulta preclusa a priori, in relazione al metodo di firma (elettronica, semplice o avanzata), certo la capacità rappresentativa del documento non è disgiunta dalla tipologia delle firme opponibili, e si accresce con l'aumento del grado di complessità e sofisticazione delle firme utilizzate 5.

Occorre tuttavia precisare come, dalla necessità della sottoscrizione, deriva il suo valore probatorio, e per dirla con i penalisti, essa torna utile per la precostituzione di una fonte di prova della paternità del documento informatico.

In tal senso la riforma del 2002 6 tendeva ad attribuire alla firma digitale valore probatorio elevato, cui la stessa giurisprudenza di merito riconosceva realmente sicura e vincolante, considerati gli standard tecnici 7.

Tuttavia la parificazione del documento con firma digitale alla scrittura privata autenticata aveva suscitato numerose perplessità, considerato che anche la direttiva comunitaria n. 1999/93/CE non faceva menzione di questa specifica previsione, secondo cui le firme elettroniche sarebbero due:

- La firma elettronica, in uso come metodo di identificazione informatica;

- La firma qualificata, di cui la firma digitale ci fornisce un esempio.

L'approccio critico del legislatore comunitario nella direttiva rileva che «nella misura consentita dal diritto nazionale, andrebbe rispettata la libertà delle parti di accordarsi sulle condizioni di accettazione dei dati firmati in modo elettronico».

Pertanto «alle firme elettroniche utilizzate in tali sistemi non dovrebbero essere negate l'efficacia giuridica e l'ammissibilità come mezzo probatorio nei procedimenti giudiziari».

Il parere del Consiglio di Stato, espresso il 7 febbraio 2005 in riferimento alla bozza del codice dell'amministrazione digitale, evidenziò come la firma digitale dovesse intendersi come «una specie della firma elettronica qualificata», richiamandosiPage 966 in tal senso alla definizione di «firma elettronica avanzata» offerta dal legislatore comunitario.

A tal fine si indicava il superamento contenuto nella bozza originale del CAD 8 delle tre tipologie di firma elettronica, ovvero:

- La firma elettronica; - La firma elettronica qualificata; - La firma digitale.

Ma, la questione tuttavia non si è esaurita in proposte ermeneutiche, ma investe il dibattito processuale.

Il giudizio probatorio in riferimento al documento informatico è fondato sul grado di affidabilità del certificatore e sulla legge di corrispondenza tra le chiavi. In dottrina si tende ad attribuire una presunzione juris et de jure, per cui il documento si presume provenire dal titolare della chiave.

Nel Regolamento tecnico 9, che dovrà essere emanato, il legislatore prevede l'onere di custodia, pertanto, secondo autorevole dottrina nell'identificazione del titolare, si dovrà valutare la diligenza del titolare nella custodia della chiave, in modo da evitare che altri possano indebitamente servirsene.

Ne deriva, che anche l'imputazione del documento informatico si fonderebbe sul criterio dell'autografia.

In quest'ottica il dispositivo di firma più diffuso...

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