DECRETO 3 febbraio 2009 - Modificazioni allo statuto.


TITOLO I


PRINCIPI GENERALI

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di scienze umane, emanato con decreto ministeriale 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 1° dicembre 2005, successivamente modificato con D.D. n. 01/2006 del 2 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006;

Visti in particolare gli articoli 8, comma 1, lettera h), 13, comma 1, lettera e), 15, comma 1, lettera b), 45, comma 2 dello statuto dell'Istituto italiano di scienze umane;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 51 del 31 luglio 2008, con la quale sono state approvate le seguenti modifiche all'art. 11, comma 1, lettera e) e comma 2:

Art. 11:

il comma 1, lettera e) e' sostituito come segue: «i rappresentanti delle scuole della rete designati uno per ciascuna scuola ad esclusione di quella istituita presso l'universita' che esprime il rettore di cui al punto c)»;

il comma 2 e' sostituito come segue: «Le rappresentanze di cui ai precedenti punti d), ed f) saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 44.»;

Vista la deliberazione del consiglio dei docenti n. 27 del 7 ottobre 2008, con la quale sono state approvate le modifiche allo statuto sopra citate;

Vista la nota del 22 ottobre 2008, prot. n. 2594/2008 di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della deliberazione del consiglio dei docenti di approvazione delle modifiche stesse;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota in data 16 gennaio 2009, prot. n. 3855, non ha espresso alcun rilievo in merito alle succitate modifiche;

Decreta:

  1. Sono approvate le modifiche di cui all'art. 11 dello statuto dell'Istituto italiano di scienze umane, riportate in narrativa.

  2. E' emanato nel testo che segue lo statuto dell'Istituto italiano di scienze umane che riporta le modifiche anzidette:

    Art. 1.

    Carattere e finalita' dell'Istituto italiano di scienze umane

    1. L'Istituto italiano di scienze umane, di seguito denominato Istituto, e' istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nei sistema universitario italiano, dotato di personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ha sede a Firenze e svolge la propria attivita' anche nella sede di Napoli.

    2. L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e di ricerca nell'ambito delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca integrazione e nel rispetto della varieta' degli statuti epistemologici, promuove l'elaborazione critica e lo studio di piu' alto livello scientifico.


      TITOLO I


      PRINCIPI GENERALI

      Art. 2.

      Struttura a rete

    3. L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e scientifica mediante un sistema a rete, sia assumendo e realizzando iniziative autonome, sia promuovendo stabili collaborazioni con le universita' italiane e straniere, al fine di contribuire a valorizzarne le attivita', di creare opportune sinergie e di favorire, attraverso forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.

    4. A tal fine, la struttura dell'Istituto assume carattere reticolare. Ne sono articolazioni essenziali le seguenti scuole di dottorato di ricerca operanti presso le universita' di seguito elencate, aderenti al Consorzio interuniversitario (ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), denominato Istituto italiano di scienze umane, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con decreto ministeriale 30 gennaio 2003:

      1. Universita' di Bologna - Scuola superiore di studi umanistici;

      2. Universita' di Firenze - Istituto di studi umanistici;

      3. Universita' di Napoli «Federico II» - Scuola superiore di alta formazione;

      4. Universita' di Napoli «L'Orientale» - Scuola europea di studi avanzati;

      5. Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli - Scuola europea di studi avanzati;

      6. Universita' di Siena - Scuola superiore di studi umanistici.

    5. Le universita' assicurano il coordinamento delle attivita' delle scuole di cui al comma 2 con l'Istituto, mediante la stipula di apposite convenzioni.

    6. L'Istituto puo' stipulare convenzioni anche con altre universita' per il coordinamento di ulteriori scuole di dottorato, che entrano a far parte della rete, previa deliberazione del consiglio direttivo e del consiglio di garanzia, a maggioranza dei due terzi dei loro membri.


      TITOLO I


      PRINCIPI GENERALI

      Art. 3.

      Carattere nazionale e internazionale delle attivita'

    7. L'Istituto promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro:

      1. favorisce la mobilita' di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;

      2. assicura la possibilita' per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso universita' italiane e straniere;

      3. si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;

      4. sottopone le proprie attivita' a processi di valutazione costanti secondo i piu' accreditati standard internazionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri;

      5. progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;

      6. assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all'estero;

      7. ospita e favorisce il dialogo multiculturale.


      TITOLO I


      PRINCIPI GENERALI

      Art. 4.

      Attivita' formative e titoli

    8. Per l'assolvimento delle proprie finalita', l'Istituto promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e attivita' di formazione post-dottorale.

    9. I titoli conseguiti al termine dei corsi di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Istituto anche congiuntamente con altre universita', ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

    10. L'Istituto potra' anche in cooperazione con altre universita', realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri distintivi e elevati livelli qualitativi.


      TITOLO I


      PRINCIPI GENERALI

      Art. 5.

      Ricerca

    11. E' parte integrante della attivita' dell'Istituto la ricerca, che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.

    12. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprieta' intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.


      TITOLO II


      ORGANI DELL'ISTITUTO

      Art. 6.

      Organi

      Sono organi di governo della Istituto:

      1. il direttore;

      2. il consiglio direttivo;

      3. il consiglio dei docenti;

      4. il consiglio di garanzia;

      5. il presidente del consiglio di garanzia;

      6. il nucleo di valutazione;

      7. il collegio dei revisori dei conti.


      TITOLO II


      ORGANI DELL'ISTITUTO

      Art. 7.

      Docenti

    13. Il corpo docente dell'Istituto si compone dei professori universitari di prima fascia di cui all'art. 15, comma 2, lettera b).

    14. Cooperano all'attivita' didattica e scientifica nell'ambito delle attivita' dell'Istituto:

      1. professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attivita' con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le universita' nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;

      2. professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, in conformita' con il proprio stato giuridico, svolgono una parte della loro attivita' con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le universita' nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;

      3. docenti ed esperti delle singole discipline di riconosciuta competenza che sono chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita', secondo quanto previsto dalla normativa vigente.


      TITOLO II


      ORGANI DELL'ISTITUTO

      Art. 8.

      Il direttore

    15. Il direttore:

      1. ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

      2. conferisce i titoli rilasciati dall'Istituto, anche congiuntamente ad altre universita';

      3. convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei docenti;

      4. stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza secondo le disposizioni del presente statuto;

      5. adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo e del consiglio dei docenti, riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

      6. assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;

      7. esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e del direttore amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti;

      8. emana lo statuto, i regolamenti e i bandi dell'Istituto;

      9. attua le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';

      10. predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

      11. assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' della Istituto, attraverso gli strumenti piu' idonei;

      12. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dal consiglio dei docenti;

      13. esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario;

      14. cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali od estere, nonche' con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attivita' dell'Istituto e la relativa offerta formativa.

    16. Il direttore, sentito il consiglio direttivo, puo' altresi' delegare proprie funzioni a uno o piu' professori scelti tra i docenti di...

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