LEGGE PROVINCIALE 7 febbraio 2012, n. 2 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011).

(Pubblicata nel numero straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) dell'articolo 9-bis, relativo alle addizionali all'accisa sull'energia elettrica, e dell'articolo 9-ter, relativo all'imposta municipale per i fabbricati rurali 1. Dopo l'articolo 9 della legge finanziaria provinciale 2012 e' inserito il seguente:

'Art. 9-bis (Disposizioni in materia di addizionali provinciale e comunali all'accisa sull'energia elettrica). - 1. Questo articolo persegue l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell'entrata in vigore della disciplina attuativa dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

  1. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all'approvazione di una disciplina organica provinciale in materia tributaria, l'addizionale provinciale prevista dall'articolo 11 (Disposizioni in materia di tributi provinciali) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' ridotta di euro 9,30 per mille kWh.

  2. Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 511 del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, di euro 18,59 per mille kWh e di curo 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di centoventi giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette...

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