DECRETO 14 aprile 2005 - Direttive tecniche per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE

TECNOLOGIE

DECRETO 14 aprile 2005 Direttive tecniche per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare

l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa; Visto l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.

347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale prevede che le regioni adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria, in conformita' alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 4 aprile 2002, n.

101, recante criteri e modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi; Considerato che nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ha gia' realizzato, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, l'avvio di un mercato elettronico per consentire alle pubbliche amministrazioni l'acquisto in rete di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria; Preso atto che le regioni e gli enti locali sviluppano e gestiscono propri mercati elettronici per l'acquisto di beni e servizi sanitari, configurando un possibile scenario in cui coesisteranno a livello nazionale una pluralita' di mercati elettronici indipendenti; Ritenuto, altresi', che per garantire lo sviluppo efficiente del commercio elettronico e la semplificazione del processo di acquisto e' necessario garantire la piu' ampia partecipazione di fornitori e di clienti alle piattaforme di mercato elettronico; Valutato che al fine di consentire l'aggregazione della domanda di fornitura e di ridurre le diseconomie derivanti dalla frammentazione dei centri d'acquisto da parte delle amministrazioni e' necessario sviluppare una classificazione unica a livello nazionale dei beni merceologici nel settore sanitario; Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 1° luglio 2004; Di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze;

E m a n a la seguente direttiva tecnica:

Art. 1.

Oggetto

  1. La direttiva definisce le regole di gestione e di manutenzione della classificazione dei farmaci per il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

  2. La tabella di classificazione dei farmaci allegata...

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