LEGGE 9 gennaio 2006, n. 13 - Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita'

  1. La presente legge, in conformita' alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei piu' elevati standard di sicurezza, reca disposizioni per promuovere l'ammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura della disposizione di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

    europee (GUCE).

    Nota all'art. 1:

    - La legge 7 marzo 2001, n. 51 (Disposizioni per la

    prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto

    marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico

    marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo

    2001, n. 61.

    Art. 2.

    Divieti di iscrizione e di navigazione

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita' nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui eta' risalga a oltre quindici anni.

  3. L'accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalita', che trasportano prodotti petroliferi, e' vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni.

  4. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate utilizzate esclusivamente all'interno dei porti per operazioni di bunkeraggio.

    Nota all'art. 2:

    - Il regolamento CE n. 417/2002 del Parlamento europeo

    e del Consiglio del 18 febbraio 2002, e successive

    modificazioni, relativo all'introduzione accelerata delle

    norme in materia di doppio scafo o di tecnologia

    equivalente per le petroliere motoscafo e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. L 64 del 7 marzo 2002.

    Art. 3.

    Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto

  5. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005- 2007, e' pari a 12 milioni di euro.

  6. La dotazione del Fondo puo' essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

  7. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all'erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni.

  8. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unita' che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprieta' delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilita' con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorita' nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre 2007.

  9. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo e' in ogni modo corrisposto in conformita' alla decisione 2002/868/CE della Commissione, del 17 luglio 2002.

  10. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorita' marittima nazionale, se la demolizione e' avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

  11. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, ai sensi del comma 5, l'impresa interessata e' tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

  12. Per le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di eta' superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del 2001.

  13. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo e' pari a:

    a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unita'; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non puo' essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

    b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate di portata lorda.

  14. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9 non puo' in ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unita' rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.

  15. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 1.

  16. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  17. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Note all'art. 3:

    - L'art. 143 del codice della navigazione e' il

    seguente:

    Art. 143 (Nazionalita' dei proprietari di navi

    italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di nazionalita'

    richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri

    indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono,

    per una quota superiore a dodici carati:

    a) a cittadini italiani;

    b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o

    private;

    c) a societa' relativamente alle quali sia

    riscontrata dall'amministrazione della marina mercantile e

    da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le

    quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e

    della navigazione interna, la prevalenza di interessi

    nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e,

    se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di

    cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano

    nello Stato il rappresentante legale o vi siano

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT