Favoreggiamento personale

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    Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (1996, 669); Bellezze naturali (vincolo paesaggistico-ambientale) (1997, 113); Delitti contro l'assistenza familiare (1996, 1283); Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (1999, 407); False informazioni al pubblico ministero (1996, 141); I delitti contro la personalità interna dello Stato (1996, 811); I reati di assenza dal servizio alle armi (1996, 407); Il dolo nella ricettazione (1997, 779); Il furto (1999, 791); Incompatibilità, astensione, ricusazione del giudice e rimessione del processo (1996, 255); L'abuso di ufficio (1996, 917); La diffamazione commessa col mezzo della stampa (1997, 971); La nuova disciplina della caccia (1996, 537); La nuova gestione dei rifiuti (1999, 1047); La tutela degli alimenti nel codice penale (1998, 211); Le interferenze illecite nella vita privata (1997, 253); L'obiezione di coscienza al servizio militare (1997, 537); Sulla protezione del diritto d'autore: l'art. 171 della L. n. 633/41 (1996, 1033); Sulle nuove norme in tema di violenza sessuale (1998, 637); Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (2000, 755).


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@a) Natura e configurabilità del reato

Ai fini della configurazione del favoreggiamento reale l'aiuto all'autore del reato, dopo che questo è stato commesso, può essere fornito dall'agente anche mediante false informazioni testimoniali rese in sede di indagini alla polizia giudiziaria per evitare che il compendio del reato sia sottoposto definitivamente al vincolo del sequestro, eliminando così il pericolo di perdita della cosa.

    Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 1968, n. 1311, Tonta ed altro.


Il delitto di favoreggiamento reale è configurabile quando esuli qualsiasi finalità di locupletazione e l'attività dell'agente sia diretta solo a prestare aiuto all'autore del reato già consumato, per assicurargli il prodotto o il profitto della sua attività criminosa. Se invece l'agente, nel ricevere cose provenienti da un qualsiasi delitto, è spinto dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto, si configura il reato di ricettazione.

    Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 1970, n. 51, Antognoli.


Integrano il delitto di favoreggiamento personale le omissioni o le false dichiarazioni da taluno rese alla polizia giudiziaria che l'interroga nel corso delle investigazioni; e ciò perchè è dovere del cittadino riferire all'autorità investigatrice quarto egli conosce su reati o fatti che interessino la polizia giudiziaria, e che abbiano rilevanza in ordine alla prova o alla identificazione del reo.

    Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 1970, n. 1000, Francesconi ed altro.


Per la integrazione del delitto di favoreggiamento reale non è sempre necessario un comportamento attivo potendo l'aiuto concretarsi anche in un comportamento omissivo, oggettivamente o soggettivamente rivolto ad assicurare a taluno il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. (Nella specie il colpevole non aveva impedito che il ladro depositasse i proventi di vari furti nel garage-officina da lui gestito).

    Cass. pen., sez. III, 12 marzo 1973, n. 566, Forcisi.


Il delitto di favoreggiamento personale consiste nell'aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità ovvero a sottrarsi alle sue ricerche e può commettersi mediante qualisasi manifestazione positiva o negativa, purchè idonea al raggiungimento dello scopo e capace di indirizzare l'autorità in una falsa direzione o a costringerla all'impiego di un tempo maggiore nello svolgimento della sua attività. Integrano pertanto il delitto di favoreggiamento personale la reticenza o le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, per aiutare l'autore di un reato in quanto è dovere del cittadino riferire agli inquirenti tutto ciò che sa intorno a reati o a fatti che interessano la polizia giudiziaria.

    Cass. pen., sez. III, 10 maggio 1973, Scarlatà.


Nel delitto di favoreggiamento personale la nozione di «aiuto» prestato al reo non è configurata da qualsiasi espediente posto in essere dall'agente, ma solo da quelli che in qualche modo abbiano la potenzialità di deviare in modo apprezzabile le ricerche della polizia giudiziaria, sì da indicare una falsa traccia o da richiedere uno speciale accorgimento o un maggiore impegno nello svolgimento delle indagini.

    Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1973, n. 1879, Sorgente ed altro.


La condotta ausiliatrice punita dall'art. 378 cod. pen. non è soltanto quella diretta a deviare investigazioni già in atto, ma anche a fortiori quella diretta ad evitare che relativamente ad un reato ed alla scoperta dell'autore di esso, l'autorità proceda ad accertamenti.

    Cass. pen., sez. III, 15 aprile 1978, n. 4471 (ud. 14 ottobre 1977), Barni.


Il reato di favoreggiamento personale, nella seconda delle due ipotesi previste dall'art. 378 del codice penale, consiste nell'aiuto che si dà a taluno a sottrarsi alle ricerche dell'autorità; aiuto che acquista rilevanza sempre che, con esso, le ricerche vengano comunque ostacolate e sviate, anche se, alla fine, esso si rilevi inefficace, non per l'assoluta inidoneità dell'azione, bensì per l'efficacia dell'operazione condotta nei confronti del ricercato.

    Cass. pen., sez. I, 29 aprile 1978, n. 4852 (ud. 12 gennaio 1978), Radaelli.


Il presupposto negativo del reato di cui all'art. 378 cod. pen. del non essere il favoreggiatore concorrente nel reato principale, non deve essere considerato nella sua astrattezza, ma con riferimento all'esito del processo, non avendo rilievo l'accusa rivolta all'agente, per la definizione giudiziaria della sua posizione.

    Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 1978, n. 15839 (ud. 12 ottobre 1978), Alberti.


Il reato di favoreggiamento personale sussiste quando l'aiuto prestato sia oggettivamente idoneo ad ostacolare o intralciare le indagini o le ricerche dell'autorità, anche se per l'abilità degli organi di polizia o per altre circostanze estrinseche, lo scopo non sia, in effetti, conseguito.

    Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 1986, n. 4413 (ud. 21 gennaio 1986), Mercurio.


L'azione del favoreggiamento è idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa se ha la potenzialità di deviare in modo apprezzabile le ricerche della polizia giudiziaria così da richiedere un maggiore impegno da parte della stessa nello svolgimento delle indagini.

    Cass. pen., sez. VI, 20 giugno 1986, n. 5942 (ud. 20 maggio 1986), Pinna.


Ai fini della configurazione del delitto di favoreggiamento personale da parte del difensore non è sufficiente la pura e semplice rivelazione del segreto istruttorio, censurabile disciplinarmente sul piano deontologico, ma occorre che la rivelazione stessa sia accompagnata da circostanze idonee e concrete ad integrare gli estremi del suddetto reato, ossia a dimostrare un consapevole aiuto diretto, ol-Page 954tre i limiti dell'attività difensiva, anche solo ad intralciare l'opera di investigazione o di ricerca dell'autorità.

    Cass. pen., sez. I, 26 giugno 1986, n. 6204 (ud. 27 gennaio 1986), Parpalia.


Il delitto di favoreggiamento personale si consuma nel momento in cui l'agente ha posto in essere l'aiuto destinato ad eludere le investigazioni e ad intralciare le ricerche dell'autorità, non essendo necessario che il risultato voluto venga conseguito. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza, il reato, sebbene il favorito avesse in precedenza confessato la propria colpevolezza).

    Cass. pen., sez. II, 28 giugno 1986, n. 6534 (ud. 25 gennaio 1986), Iovine.


L'elemento materiale del delitto di favoreggiamento personale deve essere identificato in qualsiasi comportamento, cosciente e volontario, di azione e di omissione che abbia in sè la potenzialità di fuorviare le indagini, anche solo in parte, e pertanto resta estraneo allo stesso il concreto raggiungimento dello scopo, fatta eccezione per il caso che quest'ultimo non sia realizzabile per assoluta inidoneità dell'azione o dell'omissione. Ne deriva che, ai fini predetti, deve considerarsi idonea la condotta di colui che si adoperi per mettere in contatto denunciante e parte offesa di un reato al fine di ottenere dal primo una disponibilità a modificare nell'interesse dell'imputato le versioni accusatorie già rese in sede di polizia giudiziaria e ad astenersi dall'assumere autonome iniziative, ciò nell'intento - prospettato con modalità aventi il carattere di pressione psicologica - di far conseguire alla parte offesa un più rapido ed integrale risarcimento dei danni.

    Cass. pen., sez. VI, 4 luglio 1986, n. 6989 (ud. 27 maggio 1986), Sartori.


L'art. 378 cod. pen. punisce qualsiasi comportamento coscientemente e volontariamente assunto al fine di vanificare o intralciare le indagini della pubblica autorità dirette all'accertamento dei reati ed alla identificazione dei responsabili. Pertanto anche un comportamento soltanto omissivo, quale il silenzio, la reticenza o il dichiarare di nulla sapere, qualora sia diretto a favorire un terzo, è sufficiente ad integrare il delitto di favoreggiamento personale.

    Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 1986, n. 7281 (ud. 8 aprile 1986), Amato.


Il delitto di favoreggiamento non è configurabile se manca del tutto o è dubbia la prova della sussistenza obiettiva del reato presupposto; ma quando il dubbio cade soltanto sull'autore di questo reato, (ancorchè non sia da escludere che, fra due o più persone incriminabili, tale autore possa identificarsi in colui che abbia compiuto gli atti diretti ad eludere le relative investigazioni) è configurabile il reato di favoreggiamento nei confronti di chi, con il suo comportamento, abbia intralciato il corso dell'attività giudiziaria.

    Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 1986, n. 7285 (ud. 10 aprile 1986), Cariolo.


Il reato di favoreggiamento personale comprende ogni atteggiamento sia...

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