Modalita' di trasmissione e contenuti della comunicazione telematica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non esistono strumenti giuridici di reciproca ...

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

  1. Approvazione dello schema di dati concernente la comunicazione di cui all'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    1.1. I soggetti passivi nazionali che hanno iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e non hanno ricevuto nei cinque anni precedenti atti impositivi o di contestazione per violazioni sostanziali in materia di IVA, possono avvalersi della facolta' prevista dall'art.

    21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, introdotta dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, che consente l'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza in materia di IVA. A tal fine i predetti soggetti passivi nazionali inviano preventivamente, per via telematica, una comunicazione all'Agenzia delle entrate contenente i dati di cui all'Allegato del presente provvedimento.

  2. Modalita' di trasmissione della comunicazione.

    2.1. La comunicazione di cui al punto 1.1 e' inviata preventivamente a fronte di ogni cliente o terzo che emette fatture.

    2.2. La trasmissione della comunicazione e' effettuata per via telematica

    1. direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; b) tramite gli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; secondo le istruzioni disponibili nel sito del servizio telematico utilizzato.

    2.3. Nell'ipotesi di cui al punto 2.2, lettera b), nella comunicazione e' indicata la data in cui l'intermediario ha rilasciato l'impegno alla presentazione telematica della stessa.

    2.4. Il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di cui al punto 2.1 costituisce l'identificativo della stessa ed e' indicato in ogni operazione successiva di variazione o cessazione riguardante la medesima.

  3. Comunicazione di variazione e cessazione.

    3.1. Le variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 2.1, sono inviate, entro trenta giorni, con le modalita' previste al punto 2.2, indicando il protocollo telematico di cui al punto 2.4.

    3.2...

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