«La materia di cui son fatti i sogni» (Nota a Corte di cassazione, sezione III penale, 19106/2008 N. 25104)

AutoreEmanuele M. Forner
Pagine494-496

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@1. Premessa

– Nella realtà digitale i concetti di «originale» e «copia», di «genuino» e «contraffatto» non posseggono, per la natura stessa delle cose, quella pregnanza che assumono in contesti più consueti e quotidiani, anche agli operatori del diritto.

Sino a non molto tempo fa, ci si poteva imbattere in casi di compravendita di beni di consumo – specialmente, accessori di lusso – più o meno abilmente contraffatti: l’esempio più immediato è quello della pelletteria di griffe spacciata sui marciapiedi delle città.

Con la pervasiva diffusione degli strumenti informatici, soprattutto in ambiti lavorativi e produttivi, il fenomeno ha assunto una peculiare connotazione: si parla di «pirateria informatica», ma sembra che pochi ne abbiano esattamente compreso natura e caratteristiche.

La questione è suscettibile di sviluppi di non poco momento, e la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, 19 giugno2008, n. 25104 costituisce un significativo e importante arresto.

Per quanto la sentenza in esame, dal punto di vista tecnico, affronti la questione in relazione a problematiche di natura processuale (con riferimento a peculiarità del rito alternativo di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p.), tuttavia in punto di principio afferma che concreta la fattispecie prevista e punita dall’art. 171 bis L. 22 aprile 1941, n. 633 anche la detenzione e l’utilizzo di programmi software acquisiti in difetto di regolare licenza d’uso, senza che sia necessario il dolo specifico del fine di lucro ma «essendo sufficiente il fine di profitto».

Ciò è tutt’altro che marginale, trattandosi di situazione in cui possono versare (e, verosimilmente, versano) un numero insospettabile di persone che poco hanno a che spartire con il tipico profilo di «malfattore» o «delinquente» che dir si voglia.

Per meglio comprendere tutto ciò, tuttavia, sono necessarie alcune premesse di ordine tecnico (e non solo -giuridico).

@2. Il software

– Ciò che comunemente viene denominato computer o, meglio, personal computer andrebbe più esattamente definito «sistema informatico», cioè a dire un complesso formato di una parte materiale – hardware – e di una parte immateriale – software – laddove:

– per hardware si intendono genericamente gli apparecchi elettronici che costituiscono il sistema informatico, come per esempio il processore, la scheda madre, i supporti di memorizzazione di massa, le periferiche di input (o immissione dei dati) quali tastiera e mouse (ma anche scanner), le periferiche di output (o restituzione di dati) quali monitor e stampante e così via;

– per software si intendono i programmi informatici, cioè quel complesso di istruzioni variamente organizzate mediante i quali è possibile utilizzare l’hardware per determinati scopi, quali per esempio l’invio e la ricezione di messaggi (posta elettronica ma anche telefonia VOIP o messaggistica istantanea, anche di tipo c.d. chat), la consultazione di documenti disponibili in reti telematiche remote (più familiarmente: navigazione in Internet), la creazione di documenti (testi, tabelle, presentazioni), la visione di filmati, la riproduzione di musica e così via.

In buona sostanza, hardware e software costituiscono un insieme necessario, dal momento che la mancanza di uno dei componenti dell’insieme rende del tutto inutile e inutilizzabile l’altro.

Ma hardware e software, se rivestono la medesima importanza ai fini pratici, non condividono la medesima natura: l’hardware, infatti, come tutte le cose materiali, è suscettibile di entrare integralmente nel patrimonio dell’utente, cioè a dire l’utilizzatore può acquistare la proprietà della res (monitor, stampante, tastiera o personal computer tout court), mentre lo stesso non avviene (solitamente) per quanto concerne il software.

Per metterla in termini alquanto semplici, quando si acquista un personal computerrectius: un sistema informatico – è indubbio e indiscusso che si acquisti la proprietà della res materialis, con tutto quanto ciò comporta: mentre del software si acquista solamente il diritto all’utilizzo del programma per i fini e con le limitazioni stabilite dal produttore nel contratto di licenza per l’utente finale (in inglese – vera propria lingua franca dell’informatica – «End User License Agreement» o EULA).

Il software, infatti, è considerato...

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