Che fine fanno gli animali maltrattati? Finalmente una pronuncia di grande civiltà

AutoreFabrizio Rocca
Pagine931-932

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L'ordinanza del Gip di Terni, condivisibile nella forma e nella sostanza, affronta per la prima volta in modo giurisdizionale un diffuso e rilevante problema di prassi e di diritto connesso ai reati in materia di maltrattamento di animali sotto un duplice aspetto.

Il primo punto riguarda il fatto che molto spesso, paradossalmente, una volta definito il procedimento penale relativo, l'animale maltrattato viene restituito al soggetto autore del maltrattamento se questi è il padrone dell'animale. Si ripristina così di fatto quella situazione potenzialmente antigiuridica entro la quale l'animale può essere potenzialmente di nuovo fatto oggetto di maltrattamento o uccisione gratuita.

Appare infatti illogico che prima l'ordinamento persegua con una sanzione penale (seppur modestissima come prevede oggi l'art. 727 c.p.) e poi restituisca l'animale che è stato maltrattato e la cui azione ha determinato la punibilità al soggetto autore del maltrattamento.

Nel caso di specie nelle more della definizione del decreto penale di condanna la cagnolina era stata appunto dissequestrata e restituita al padrone che risultava imputato appunto del maltrattamento medesimo. Interveniva nuovamente il P.M. che disponeva nuovo sequestro dell'animale che nel frattempo era stato affidato alle cure di volontari zoofili. Il Gip nel convalidare il provvedimento del P.M. avalla la tesi della inopportunità in punto di fatto e della impossibilità in punto di diritto di restituire l'animale al titolare dell'imputazione del maltrattamento. Per quanto possa sembrare logica tale impostazione giuridica, così logica non è nel nostro ordinamento giacché è sempre oggetto di dibattito questo punto nei provvedimenti giurisdizionali e quasi sempre si assiste a decisioni opposte a quella in commento.

Ma proprio la novità decisionale del Gip porta il medesimo poi a dover affrontare inevitabilmente un altro passaggio delicato a livello giuridico la destinazione finale di questo particolare «corpo di reato» che in realtà non è un...

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