Rilevanza penale del falso commesso da colui che redige il verbale di un'assemblea societaria

AutoreFabio Piccioni
Pagine309-310

Page 309

Succintamente il fatto: l'amministratore unico di una s.r.l., senza aver spedito il previo avviso di convocazione, redige un verbale di assemblea ordinaria in cui dà falsamente atto della presenza di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale. Dichiara, inoltre, di aver assunto la presidenza dell'assemblea e nominato il segretario. Il verbale viene sottoscritto dal presidente ma non dal segretario il quale, evidentemente, risultava assente.

La questione merita particolare attenzione. «Falsificare» significa porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà diversa da quella che è: dolosa veritatis immutatio.

Oggetto della tutela penale è - per quanto qui rileva - la «pubblica fede» documentale, cioè quella fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche insite in un documento (atto pubblico o scrittura privata) che doceat de aliqua re.

L'inafferrabile manifestazione immediata del pensiero viene raccolta, trattenuta e perpetuata materialmente col mezzo della scrittura, che spiritualizza la materia e materializza il pensiero.

Il documento assume, come tale, il valore di un oggetto particolare di tutela penale, perché il suo muto linguaggio continuerà ad attestare anche quando la voce del disponente sarà spenta per sempre, ovvero allorché contrari interessi o propositi (più o meno legittimi) pretenderanno disconoscere o modificare ciò che è già stato attestato.

Non si deve, peraltro, ritenere che la pubblica fede documentale sia soltanto quella attribuita ad un documento da un organo pubblico autorizzato (fede pubblica in senso soggettivo). La fede pubblica documentale, che viene in considerazione per il diritto penale, è invece anche quella intesa in senso oggettivo, cioè come credito che i documenti di qualsiasi specie sono soliti trovare nel pubblico, indipendentemente da ogni particolare garanzia.

La qualificazione giuridica del comportamento tenuto da colui che, consapevolmente, nel corso di un'assemblea societaria verbalizzi il falso, risulta di particolare complessità, non soltanto per l'eccessiva frammentazione delle fattispecie incriminatrici delle falsità in atti (la casistica è diluita in ben 18 articoli del codice penale) ma anche, e soprattutto, per la laconicità delle norme che disciplinano questa attività in sede civile.

L'art. 2486 comma 2 c.c. recante «Deliberazioni dell'assemblea» della società a responsabilità limitata, richiama l'applicazione di alcune delle disposizioni concernenti «gli organi sociali» e «l'assemblea» della società per azioni.

Per quanto qui rileva, il codice dedica al verbale d'assemblea soltanto l'art. 2375 che recita: «Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o da notaio... Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio». L'art. 2371 comma 2 sancisce, poi, che «l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio».

Lasciando alla migliore letteratura civilistica l'interpretazione di tali formule, l'unico dato pacifico risulta essere la distinzione tra:

- verbale «privato»;

- verbale «atto pubblico».

Non pare vi possano essere dubbi sul fatto che, ogni documento non redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ha natura di scrittura privata 1. Ne discende, naturaliter, che deve definirsi scrittura privata il verbale di assemblea ordinaria redatto dal presidente o segretario 2.

Atto pubblico 3 è, quindi, solo il verbale notarile. La sanzione penale non può non tener conto del diverso valore probatorio e della diversa rilevanza che l'ordinamento riconosce al verbale redatto dal notaio, rispetto a quello predisposto dal presidente e segretario, essendo solo il primo un atto pubblico fidefacente.

Così stanti le cose, nel caso in esame, si possono escludere tutte le ipotesi criminose che puniscono il falso in atto pubblico.

L'ulteriore divisio che si deve porre, attiene alla distinzione tra:

- falso materiale; - falso ideologico.

Nel primo caso, il documento viene falsificato nella sua essenza...

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