DECRETO 22 luglio 1998 - Determinazione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per gli anni accademici 1997-98, 1998-99, 1999-2000 e borse di studio per l'anno accademico 1997-98

IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed, in particolare, l'art. 2 concernente la programmazione triennale del numero di specialisti da formare; Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 257/1991; Visti i decreti in data 30 novembre 1993 e 25 novembre 1994 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 278 del 26 novembre 1993 e n. 295 del 19 novembre 1994 con i quali e' stato rettificato ed integrato il predetto elenco delle scuole di specializzazione; Considerato che l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 257 del 1991 prevede che ogni tre anni deve essere determinato il numero di specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture e delle risorse finanziarie disponibili; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini della programmazione del numero di specialisti da formare, si deve tenere anche conto delle specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 dello stesso decreto legislativo; Considerato che, ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, la formazione specialistica si realizza a tempo pieno con la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche e con la graduale assunzione di compiti assistenziali; Visto i decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, rispettivamente del 17 dicembre 1991 e del 17 maggio 1995, con i quali e' stato determinato in complessive 6.500 unita' il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per i trienni 1991/1993 e 1994/1997; Considerato il fabbisogno complessivo dei servizi sanitari per il triennio 1997/2000 comunicato dalle singole regioni e province autonome; Ritenuto che le suddette previsioni regionali e delle province autonome debbano essere valutate con riferimento all'andamento epidemiologico relativo a particolari classi di malattie, alla evoluzione degli indirizzi diagnostici e terapeutici, alle metodiche di intervento e all'andamento sociodemografico di specifici gruppi di popolazione; Considerato, altresi', il ruolo di alcuni settori di impiego fuori dal Servizio sanitario nazionale e la diversa flessibilita' di impiego delle varie specializzazioni, anche in relazione alle possibilita' offerte dalla circolazione in ambito europeo; Considerato il prevedibile numero dei giovani che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia nel prossimo triennio ed il numero di quelli gia' laureati che non sono riusciti ad iscriversi ad una scuola di specializzazione; Ritenuto, pertanto, di determinare il fabbisogno per gli anni accademici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000 in 6.000 specialisti annui, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in conseguenza del processo di riorganizzazione in atto dei servizi sanitari e di eventuali modifiche alla tipologia della scuole di specializzazione; Ritenuto di stabilire contestualmente, per ciascuna specializzazione, il numero complessivo delle borse da ripartire fra le singole scuole in relazione alle risorse finanziarie disponibili e al fabbisogno dei medici specialisti; Ritenuta l'esigenza, onde consentire agli specializzandi di svolgere le attivita' formative necessarie per la loro professionalizzazione secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati, di ripartire contestualmente il predetto numero di specialisti e di borse di studio fra le varie regioni e province autonome in relazione al volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione e provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.; Considerata l'opportunita' di applicare tale ulteriore...

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