Ettore Giannantonio e il principio di libertà informatica

AutoreGianluigi Ciacci
CaricaL'A. è docente di Informatica giuridica, di Informatica giuridica (ambito civile) e di Legal Aspects of Information Technology presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli
Pagine203-213
Ettore Giannantonio e il principio di libertà informatica
GIAN LUIGI CIACC I
SOMM ARI O:1. Introduzione – 2. Dal principio di libertà informatica al diritto all’uso
della tecnologia – 3. Il diritt o all’uso dellat ecnologia e la giurisprudenza – 4. Il diritto
all’uso della tecnologia e la legge – 5. Il nuovo CAD e il diritto all’uso della tecnologia
1. INT RODU ZIO NE
Il 30 settembre 1989 il gruppo di lavoro presieduto dal pres. Mirabelli
consegnava al Ministro Vassalli lo schema di disegno di legge in materia di
tutela della privacy che viene ricordato come “Mirabelli-bis”, poi diventatoil
Disegno Martelli: evoluzionedi un precedente disegno di legge (il cui schema
era indicato come “Mirabelli”, poi Disegno Martinazzoli), era il primo dopo
diversi tentativi (si ricordano in particolare il Disegno Accame del 1981, il Di-
segno Picano del 1982, il Disegno Seppia del 1984) a fornire un’impostazione
articolata della disciplina in materia di tutela della riservatezza dell’indivi-
duo, aggiornata al progresso tecnologico avvenuto negli anni precedenti alla
sua redazione.
Ettore Giannantonio, relatore dello schema, nel presentare il lavoro svol-
to, introduceva, alla base della nuova impostazione proposta, il principio di
“libertà informatica”.
Partendo infatti dal presupposto che «la nuova realtà informatica (.. .) è
notevolmente diversaed è caratterizzata da una miriade incalcolabile e incon-
trollabile di piccole banche dati che utilizzano apparecchi di dimensioni e di
costi modesti» e che «il computer da strumento di pochi è divenuto il mo-
do di lavorare di tutti o, come è stato incisivamente detto (n.d.r. da Renato
Borruso), la penna e il quaderno dei giorni nostri», giungeva ad una conclu-
sione estremamente innovativa e rilevante. In particolare, come riportava
Giannantonio nella relazione di presentazione del suo lavoro, «è sembrato
necessario quindi acquisire una nozione di libertà informatica in senso op-
posto a quello che era stato in precedenza prospettato da taluno», e sulla base
della quale si era impostata la prima disciplina normativa in materia di pri-
vacy: «non libertà di non essere assoggettati al potere informatico altrui»,
L’A. è docente di Informatica giuridica, di Informatica giuridica (ambito civile) e di Le-
gal Aspects of Information Technology presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS
Guido Carli.
Edizioni Scientif‌iche Italiane ISSN 0390-0975

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT