Applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca.

Alle associazioni ed organizzazioni del tavolo agroalimentare Alle regioni e province autonome - Assessorati all'agricoltura c.c.

Al Ministero delle attivita' produttive

La legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004, contiene molteplici principi e disposizioni che richiedono una corretta interpretazione, onde consentire agli operatori di adeguare i propri comportamenti al disposto normativo.

In particolare, la legge contempla le disposizioni appresso indicate, relative alla denominazione di vendita della passata di pomodoro, alla classificazione merceologica dei vitelli, all'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari e all'etichettatura degli oli d'oliva

art. 1, comma 3: «La denominazione di vendita "passata di pomodoro", da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, e' riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalita' di produzione, nonche' individuati, tra quelli gia' previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalita' relative ai controlli, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.»; art. 1, comma 3-bis: «L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato

prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi".»; art. 1-bis: (Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari) «1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere...

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