Estradizione convenzionale e gravi indizi di colpevolezza: una sentenza innovativa

AutoreFranco Moretti
Pagine406-407

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  1. - La sentenza ripropone uno degli aspetti più dibattuti in materia di estradizione: quello relativo alla possibilità, per lo Stato richiesto, di valutare i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando quando esiste una Convenzione bilaterale di estradizione con lo Stato richiedente1.

    Fino ad ora, come è noto, la giurisprudenza si era schierata su due fronti: uno, nettamente prevalente, secondo cui in presenza di una Convenzione bilaterale di estradizione è preclusa allo Stato richiesto la valutazione dei gravi indizi2; un altro, contrario, secondo il quale la valutazione degli indizi prescinde dall'esistenza di una Convenzione bilaterale, è sempre obbligatoria ed identica nell'oggetto e nel metodo di accertamento, a meno che non sia la stessa Convenzione ad escludere che lo Stato richiesto possa valutare tali indizi3.

  2. - Con la sentenza annotata il Supremo Collegio, nel risolvere il caso sottoposto al suo vaglio, ha riformato una pronuncia della Corte di appello di Trieste che aveva riconosciuto sussistenti i presupposti per l'estradizione del ricorrente verso la Repubblica Argentina giusta Convenzione bilaterale stipulata il 9 dicembre 1987 e ratificata dall'Italia con la legge n. 219 del 1992.

    Ponendosi a metà tra i due orientamenti giurisprudenziali appena richiamati, la pronuncia in questione - seguendo il solco segnato in materia di mandato di arresto europeo dallo stesso Supremo Collegio4 - percorre la giusta strada, restituendo al dato letterale dell'art. 705 comma 1 c.p.p. la dimensione sostanziale di un controllo giurisdizionale di effettiva garanzia.

    Invero, nell'evidente convinzione da un lato che il significato della norma di cui all'art. 705 c.p.p. non può essere quello espresso dall'orientamento giurisprudenziale restrittivo5 e dall'altro che anche l'orientamento che non attribuisce alcuna rilevanza all'esistenza di una Convenzione bilaterale non può essere condiviso6, la sentenza media tra le due posizioni.

    In questa prospettiva, essa sottolinea come anche nel caso in cui viga una Convenzione bilaterale tra Stato richiedente e Stato richiesto non possa prescindersi dall'esame dei gravi indizi di colpevolezza. Pur dovendo invero, gli stessi, essere presunti dal fatto che vengono allegati alla domanda di estradizione i documenti richiesti dalla Convenzione, dovrà svolgersi un esame sull'idoneità di tali documenti ad assolvere alla loro funzione e cioè ad esprimere la sussistenza degli indizi, ad evocare un fatto di reato a carico dell'estradando. In tanto tale scopo sarà assolto in quanto i documenti in questione abbiano capacità di rappresentare elementi a carico dell'estradando stesso, di dare ragione, in altre parole, del provvedimento richiesto.

    Accertato questo aspetto, lo...

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