DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2002 - Espunzione dei beni immobili nella disponibilita' del Ministero della difesa, inseriti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti l'individuazione di immobili del Ministero della difesa da inserire in programmi di dismissioni di beni in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalita' militari ovvero non risulti piu' economicamente conveniente la gestione diretta; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, con il quale sono stati individuati i beni immobili nella disponibilita' del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissione; Considerato che in ordine ad un'aggiornata valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali delle Forze armate e' necessario escludere dal programma di dismissioni riportato dal predetto decreto alcuni immobili; Considerata, altresi' la necessita' di rettificare la denominazione di alcuni immobili inclusi nel programma medesimo al fine di pervenire ad una piu' corretta indicazione degli stessi; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Visto il decreto in data 22 giugno 2001 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei...

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