DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;

Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attivita' produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626

  1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», il titolo e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di

    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

    europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

    l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

    delegato al Governo se non con determinazione di principi e

    criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

    oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

    leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

    regolamenti.

    - La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2000, n. 96, S.O.

    - La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella GUCE n. L

    42 del 15 febbraio 2003.

    - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.

    265, S.O.

    - La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L

    183 del 29 giugno 1989.

    - La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L

    393 del 30 dicembre 1989.

    - Le direttive 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicate

    nella GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989.

    - Le direttive 90/269/CEE e 90/270/CEE sono pubblicate

    nella GUCE n. L 156 del 21 giugno 1990.

    - La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L

    196 del 26 luglio 1990.

    - La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L

    374 del 31 dicembre 1990.

    - La direttiva 93/88/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L

    268 del 29 ottobre 1993.

    - La direttiva 95/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L

    335 del 30 dicembre 1995.

    - La direttiva 97/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L

    179 dell'8 luglio 1997.

    - La direttiva 98/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L

    131 del 5 maggio 1998.

    - La direttiva 99/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L

    138 del 1° giugno 1999.

    - La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella GUCE n. L

    195 del 19 luglio 2001.

    - La direttiva 1999/92/CE e' pubblicata nella GUCE n. L

    23 del 28 gennaio 2000.

    Nota all'art. 1:

    - Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

    e le direttive, vedi note alle premesse.

    Art. 2.

    Inserimento del titolo V-bis nel decreto legislativo

    1. 626 del 1994

  2. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626 del 1994, e' inserito il seguente:

    Titolo V-bis

    PROTEZIONE DA AGENTI FISICI

    Capo I Disposizioni generali

    Art. 49-bis.

    Campo di applicazione

    1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

    Art. 49-ter.

    Definizioni

    1. Ai fini del presente titolo si intende per:

    a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

    b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

    c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

    Art. 49-quater.

    Valori limite di esposizione e valori di azione

    1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

    a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

    b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

    c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

    2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita' lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia...

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