CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. 952355 Agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Circolare esplicativa delle modalita' di ripresentazione delle domande ai sensi del decreto interministeriale del 19 febbraio 1998

Alle imprese intressate

Alle organizzazioni imprenditoriali

Con decreto del 19 febbraio 1998 (pubblicato nel Supplemento

ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1998), sono

stati approvati gli elenchi delle domande ammissibili alle

agevolazioni di cui alla legge 215/1992 e disciplinate le modalita'

per la ripresentazione delle domande da parte dei soggetti esclusi o

di quelli che, pur ammessi, non possono ottenere l'agevolazione, o la

ottengono solo parzialmente, a causa dell'esaurimento delle

disponibilita' finanziarie. Tale ripresentazione consente di

concorrere, con le domande che sono state presentate entro il 31

dicembre 1997, all'assegnazione dei fondi disponibili per il 1998.

Il termine per la ripresentazione, fissato al sessantesimo giorno

dalla pubblicazione del citato decreto, scade il 5 maggio 1998. Le

richieste devono essere pertanto trasmesse entro il predetto termine

mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Copia della richiesta e' contestualmente inviata, per conoscenza,

alla Regione ove e' ubicata l'iniziativa e, qualora sia stato

richiesto anche il finanziamento agevolato, all'istituto

finanziatore.

Per consentire una omogenea formulazione delle richieste, si

ritiene opportuno precisare quanto segue:

  1. Domande ammesse ma non agevolabili per esaurimento delle risorse

    finanziarie.

    Puo' essere confermata la domanda precedentemente presentata,

    ovvero possono essere apportate le modifiche ritenute necessarie.

    Per le domande riguardanti nuove iniziative imprenditoriali,

    acquisto di attivita' preesistenti, progetti aziendali innovativi e

    servizi reali, e' necessario indicare la quota di investimenti

    eventualmente realizzata al 31 dicembre 1997, intesa come percentuale

    dei pagamenti effettuati in rapporto all'investimento complessivo.

    1. Conferma della domanda gia' presentata (senza modifiche).

      In tal caso occorre inviare una comunicazione, formulata secondo il

      modello di cui all'allegato 1, con la quale si rende noto di voler

      riconfermare la domanda cosi' come presentata precedentemente.

    2. Modifiche alla domanda precedentemente presentata, che non

      riguardano gli investimenti o gli importi delle spese previste.

      In tal caso occorre inviare una richiesta, formulata secondo il

      modello di cui all'allegato 2, con la quale si evidenziano

      chiaramente gli elementi che risultano modificati rispetto alla

      precedente domanda.

      Per le domande riguardanti nuove iniziative imprenditoriali,

      acquisto di attivita' preesistenti, progetti aziendali innovativi e

      servizi reali, la predetta richiesta deve essere corredata dalla

      certificazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto

      interministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996 (supplemento ordinario

      n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997). Tale

      certificazione, com'e' noto, e' rilasciata dal presidente del

      collegio sindacale o, in mancanza di questo, da un revisore dei conti

      o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o

      a quello dei ragionieri e periti commerciali. Per maggiore

      completezza si riporta lo schema di certificazione all'allegato 3.

    3. Modifiche riguardanti gli investimenti.

      Qualora le modifiche apportate alla precedente domanda riguardino

      l'importo della spesa prevista o le caratteristiche...

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