DECRETO 1 agosto 2003 - Modifica del decreto 14 settembre 2001 al fine di esonerare taluni produttori dall'obbligo di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 625/2003; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000) recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE n.

1493/99, relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n.

259, sulle modalita' per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e vinacce alla distillazione ed inviarle alla distruzione sotto controllo; Considerata la necessita' di consentire l'applicazione dell'art.

49, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1623/2000 che permette a taluni produttori di destinare le vinacce e le fecce al ritiro sotto controllo; Considerata, altresi', l'opportunita' di limitare, per garantire controlli efficaci, ai produttori che ottengono una quantita' di vino e/o mosti non superiore a 60 ettolitri, la possibilita' di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 49, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1623/2000, in attesa di verificare l'utilizzazione della deroga medesima e l'efficacia dei controlli; Decreta

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 14 settembre 2001, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente

Art. 4. - 1. In applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del "regolamento" i produttori che ottengono nei loro impianti individuali una quantita' di vino e/o mosti non superiore a 60 ettolitri possono assolvere...

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