DELIBERAZIONE 2 aprile 2003 - Esiti della rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Delibera n. 5/03/CIR)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 2 aprile 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»; Vista la delibera n. 8/00/CIR recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», nonche' tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento; Viste le sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002, depositate dal tribunale amministrativo regionale del Lazio il 14 gennaio 2002; Viste le note del 15 ottobre e 24 dicembre 2002, con cui l'Autorita', in ottemperanza a quanto disposto dalle predette sentenze, ha provveduto a notificare agli operatori Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. la rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 e alla proroga dei termini del procedimento stesso; Visti gli atti del procedimento ed, in particolare, il documento prodotto da parte della societa' Vodafone-Omnitel N.V. in data 7 febbraio 2003 recante commenti alla relazione finale redatta dal consorzio ERCS-NERA-WIK; Considerato quanto segue

  1. La normativa di riferimento.

    Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318 (di seguito richiamato come decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997), prevede, all'art. 3, comma 6, un meccanismo atto a ripartire il costo netto del servizio universale sul territorio nazionale, qualora gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornirlo. Tale meccanismo non e' applicabile quando

    1. la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto; b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenta un onere iniquo; c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifica il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

    L'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n.

    318/1997 prevede che, onde determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi provveda al calcolo del costo netto del servizio universale; ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilita' conforme a quanto previsto dall'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale deve essere controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorita' e da questa incaricato.

    Il successivo art. 3, comma 11, prevede che, sulla base del calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale, della relazione contenente i risultati del calcolo del costo netto e delle conclusioni dei controlli contabili effettuati dal soggetto incaricato di cui al comma 10, l'Autorita', tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato della fornitura del servizio universale, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale e' giustificato.

    L'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorita' la possibilita' di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, tenendo conto delle condizioni di concorrenzialita' del mercato.

    Nel caso di istituzione del fondo, l'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, prevede espressamente che la ripartizione del costo netto riguardi gli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico, nonche' gli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali.

  2. Il percorso istruttorio e le motivazioni sottese alla delibera n.

    8/00/CIR.

    Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, l'Autorita' ha svolto, nel corso dell'anno 2000, un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilita' di un meccanismo di ripartizione dei costi di fornitura del servizio universale in relazione all'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nonche' a determinare le modalita' di contribuzione...

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