Non esiste medicina legale senza il concetto di invalidità permanente generica

AutoreGiovanni Benito Agrizzi
Pagine553-555

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Fino agli anni ottanta il danno alla capacità lavorativa generica era l'unico danno risarcibile alla persona, poiché le regole e i principi della legge Inail sono state estese alla responsabilità aquiliana, prima, dalla legge 990/1969 e, poi, dal fondamentale art. 4 della legge 39/1977.

Ma, il concetto dell'invalidità permanente generica non è valido solo giuridicamente, come il risarcimento alla persona garantito dal legislatore (valido tutt'ora e finché non verrà abrogato l'art. 4 della legge 39/1977), ma, soprattutto, è valido scientificamente, sotto il profilo della operatività pratica della medicina legale, perché senza di esso non è possibile nessuna seria valutazione del grado di invalidità della persona.

I medici legali, anche se non ne fanno cenno nelle perizie, per valutare il grado di invalidità di una lesione, devono per forza fare riferimento alla tabella dell'invalidità permanente generica, perché è l'unico metro possibile dell'invalidità: invero, è un dato assolutamente incontestabile che l'unica invalidità misurabile scientificamente, che possa costituire misura anche dell'intera invalidità della persona, è quella del danno alla capacità lavorativa generica.

Per arrivare a comprendere la validità tecnica e l'importanza scientifica di questo principio, bisogna considerare che molteplici e diversissime tra loro sono le conseguenze pregiudizievoli che una lesione provoca alla persona umana: oltre che ridurne l'efficienza lavorativa, possono lederne l'aspetto estetico e la funzione sessuale, pregiudicarne la vita di relazione e i divertimenti, renderne difficile o impossibile una o più pratiche sportive ecc.

Ma, solo uno, di tutti questi pregiudizi alla persona, è comune, sempre, a tutti i lesi e si presta ad essere misurato in modo scientifico con una precisa tabella, che consenta di attribuire alla lesione un esatto grado di invalidità: esso è il danno alla capacità lavorativa generica.

Per non permettere «deviazioni» di questo semplice e chiaro concetto, come ci è giunto dalla legge Inail, il danno alla capacità lavorativa generica è «qualsiasi menomazione personale, in qualsiasi parte del corpo e su qualsiasi organo, che indebolisce la persona e che ne riduce l'efficienza, cioè l'attitudine ad essere utile e produttiva per sè e per gli altri»; «rappresenta la mediana attitudine dell'uomo a produrre tutti i beni e tutti i servizi in generale».

Se si comprende bene questa verità assoluta che solo il danno alla capacità lavorativa generica, come sopra definito, fra tutti i danni permanenti della persona, ha le caratteristiche per costituire il metro certo dell'invalidità, allora si capisce anche perché esistono, in medicina legale, sia ai fini della liquidazione dei danni da risarcire ai terzi, sia ai fini delle polizze infortuni (!), solamente le tabelle di valutazione del danno alla capacità lavorativa generica: non solo la tabella Inail, ma che anche le tabelle del LUVONI-BERNARDI e quella dell'Ania, costituiscono i parametri di valutazione solo di questo danno. L'unica differenza fra la tabella dell'Inail e le altre due tabelle è che l'Ania le ha fatte fare nel tempo dai suoi fiduciari per «ridurre» i gradi di invalidità: per fare un esempio, se per la perdita, di una funzione o di un organo la tabella dell'Inail attribuisce al leso il 30% di invalidità, la tabella del LUVONI-BERNARDI (che è del 1969) gli attribuirà il 23% e la tabella dell'Ania (che è del 1985) il 15%. Ma, ripetiamo, comunque, tutte tre queste tabelle, e tutti tre questi diversi gradi di invalidità valutano esclusivamente la riduzione della capacità lavorativa generica: che è l'unico grado di invalidità possibile in linea generale per tutti i lesi, per valutare le conseguenze di una menomazione.

Da questa verità incontestabile ed assoluta ne deriva una conseguenza altrettanto incontestabile: il c.d. danno biologico (nato nei primi anni ottanta), non è, né può essere un concetto medico-legale, poiché esso mai potrà essere valutato come tale e tradursi in preciso grado invalidante autonomo, né può di conseguenza avere una sua tabella generale di valutazione, sull'esempio del danno alla capacità lavorativa generica.

Infatti, il c.d. danno biologico non è un concetto...

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