DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196 - Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo «Competitivita' regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia di ammissibilita' delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione te»;

Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilita' delle spese;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le politiche europee;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n.1083/2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.

  2. Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

    (G.U.U.E.).

    Note alle premesse:

    L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al

    Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a)

    della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

    Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

    Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

    .

    - Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio

    2006, n. L210.

    - Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L210.

    - Il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L371.

    - Il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27

    dicembre 2006, n. L371.

    Nota all'art. 1:

    - Per i regolamenti (CE) numeri 1080, 1081, 1083,

    1828/2006, si veda nelle note alle premesse.

    Art. 2.

    Spese effettivamente sostenute

  3. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al...

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