DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1985, n. 751 - Esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

Coming into Force04 Gennaio 1986
Enactment Date16 Dicembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/12/20/085U0751/CONSOLIDATED/20121016
Published date20 Dicembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.299 del 20-12-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Visto il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466;

Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1985;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, accordo ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1985 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica

istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1985

Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 27

Intesa

INTESA TRA AUTORITA' SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

quale autorita' statale che sovraintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma

dell'art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1,

del codice di diritto canonico,

in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e

la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e

grado,

determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le

materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo, fermo restando l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di

religione.

  1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica.

    1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica e'

    impartito, nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalita' della scuola, le modalita' di adozione dei programmi stessi sono determinate come

    segue:

    1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono

    adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la

    conformita' con la dottrina della Chiesa.

    Con le medesime modalita' potranno essere determinate, su

    richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.

    1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive

    competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli "orientamenti" della specifica attivita' educativa in ordine

    all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.

    Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi

    rimangono in vigore quelli attualmente previsti.

  2. Modalita' di organizzazione dell'insegnamento della religione

    cattolica.

    2.1. Premesso che:

    1. il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi

      dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto

      insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

    2. la scelta operata su richiesta dell'autorita' scolastica

      all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e' prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dello insegnamento della religione

      cattolica;

    3. e' assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di

      scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della pubblica istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica e

      in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;

    4. l'insegnamento della religione cattolica e' impartito ai

      sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorita' ecclesiastica, le modalita' di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come

      segue:

      2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i

      licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica e' organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici

      attualmente in vigore, salvo successive intese.

      La collocazione oraria di tali lezioni e' effettuata dal capo di

      istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola

      e per ciascuna classe.

      2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in

      ordine ai valori religiosi nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attivita' di insegnamento della religione cattolica secondo

      i programmi di cui al punto 1.

      A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore

      nell'arco della settimana.

      2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel

      decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attivita' educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite

      secondo le modalita' di cui al punto 1.

      A tali attivita' sono assegnate complessivamente due ore

      nell'arco della settimana.

      2.5. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da

      insegnanti in possesso di idoneita' riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorita' scolastiche ai sensi della

      normativa statale.

      Ai fini del...

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