ORDINANZA 17 settembre 1998 - Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale

ORDINANZA 17 settembre 1998.

Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, in particolare l'art. 3, comma 2; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298; Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587; Vista l'ordinanza 2 dicembre 1994; Vista l'ordinanza 6 febbraio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.

362; Vista la decisione 98/35/CE della Commissione CEE del 28 novembre 1997 che approva il piano di eradicazione e di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino presentato dall'Italia per il 1998; Vista la decisione 98/497/CEE della Commissione del 23 luglio 1998 relativa a misure addizionali nei confronti della malattia vescicolare del suino in Italia; Ritenuto necessario, proseguire l'attivita' di sorveglianza ed eradicazione della malattia al fine del mantenimento dello stato sanitario del patrimonio suinicolo nei confronti della malattia vescicolare del suino, nonche' adeguarsi alla normativa comunitaria;

Ordina: Art. 1.

  1. E' resa obbligatoria l'esecuzione da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di seguito denominate "regioni", del piano di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS), di seguito denominato "piano". Il piano, conforme a quello approvato dalla Commissione U.E. con la decisione citata in premessa, rappresenta la continuita' dell'attivita' di sorveglianza attuata nel corso del 1997 e mira al mantenimento dello stato di accreditamento delle aziende suinicole presenti nelle regioni accreditate per la MVS.

  2. Tale piano dovra' essere espletato entro il 31 dicembre 1998 dalle regioni accreditate di cui all'allegato I.

  3. Le regioni accreditate di cui all'allegato 1, dispongono che venga effettuato un campionamento su trecento aziende suinicole, scelte a random tra quelle da riproduzione, ingrasso e miste.

  4. Nelle regioni accreditate non verranno considerate per il campionamento le aziende costituite da uno o due suini da ingrasso, destinati alla macellazione per uso familiare.

  5. Nelle aziende estratte devono essere prelevati, per una volta soltanto, dodici campioni di sangue, per gli esami...

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