Regolamento recante modalita' di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, comma 3; Vista la

luglio 2002, n. 145; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n.

1447/04/UL/7.1041 del 16 gennaio 2004;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1.

Requisiti

  1. Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea, adibiti allo svolgimento di mansioni di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e responsabilita' nel quadro di indirizzi generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza.

  2. L'attivita' del prestatore di lavoro deve essere svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attivita' di rilevante entita' ovvero elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico.

  3. La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonche' i criteri per la valutazione della possibilita' di ammettere l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei bandi di concorso.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di...

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