DECRETO 14 luglio 1998 - Disciplina dei trattamenti e delle pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE di concerto con I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1601/91 del 10 giugno 1991 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CE della Commissione n. 1972/78 del 16 agosto 1978 che fissa le modalita' di applicazione per le pratiche enologiche; Vista la notifica 96/497/I inoltrata alla Commissione ai sensi della direttiva 83/189 e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e, in particolare, l'art. 5; Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1967, che stabilisce le norme di impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 20 settembre 1967; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1986 che fissa caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1987; Considerato che il regolamento CEE n. 1601/91 non ha, finora, disciplinato i trattamenti e le pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli; Considerato che spetta agli Stati membri disciplinare la materia in attesa che intervenga l'apposita normativa comunitaria; Considerata la necessita' di disciplinare, in relazione alla piu' moderna tecnica enologica, i trattamenti e le pratiche enologiche che possono essere effettuate ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

Decreta: Articolo unico

  1. Ai fini della preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli possono essere effettuati i trattamenti e le pratiche enologiche seguenti: 1) arieggiamento o immissione di argon o azoto; 2) trattamenti termici; 3) centrifugazione e filtrazione, con o senza...

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