DELIBERAZIONE 26 giugno 2002 - Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e determinazione del costo medio annuo di distribuzione. (Deliberazione n. 122/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 giugno 2002, Premesso che

con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato; con le sentenze 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n. 6695/01 e n.

6698/01, il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato la deliberazione n. 237/00 "nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui dati concreti della singola gestione, ove sussistenti" e che tali sentenze sono passate in giudicato; l'annullamento della deliberazione n. 237/00 ha effetti erga omnes, stante il carattere irrescindibile delle ragioni adottate a fondamento dell'annullamento stesso ed e', quindi, necessario modificare ed integrare la predetta determinazione delle tariffe di distribuzione e fornitura di gas, conforme alla pronuncia del Tar Lombardia; Premesso, che sono pervenute all'Autorita' numerose segnalazioni da parte di esercenti l'attivita' di distribuzione e da parte di utenti del servizio medesimo che evidenziano l'esistenza di controversie in merito alla negoziazione dei contenuti dei contratti di distribuzione, e nelle quali viene richiesto un intervento dell'Autorita' volto a risolvere tali controversie; Premesso, che ai sensi dell'art. 4, comma 4.11, della deliberazione n. 237/00, l'Autorita' determina annualmente il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD); Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'art. 2, comma 12, lettera d); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito

decreto legislativo n. 164/2000); Viste

la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 148/00 di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art.

14, comma 8, all'art. 16, commi 2 e 5, dell'art. 23, commi 2 e 4 e dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di esercizio dell'attivita' di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe; la deliberazione n. 237/00; la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 20/01); Considerato che

nelle sentenze richiamate in premessa, il Tar Lombardia ha confermato la legittimita' di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico, ma ha accolto i ricorsi nella parte in cui detto sistema non garantiva all'esercente l'attivita' di distribuzione la possibilita' di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, qualora "sia in grado, in virtu' della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti"; l'attivita' di distribuzione del gas in Italia e' connotata da un elevato numero di esercenti e da un elevato grado di frammentazione e di varieta' delle forme organizzative adottate dagli esercenti medesimi, i quali, in generale, non dispongono dell'intera serie storica di dati certi ed attendibili necessari ai fini della valutazione del capitale investito; la carenza di dati certi ed attendibili, considerata al precedente alinea, pone l'esigenza di delimitare la sede storica di dati rilevante ai fini della valutazione del capitale investito; e che nell'operare la suddetta delimitazione e' necessario garantire la disponibilita' di una serie storica di dati sufficientemente ampia da assicurare una attendibile e precisa quantificazione del capitale investito; tali dati possono essere qualificati come "concreti" nel momento in cui essi sono attendibili, verificabili e idonei a rappresentare in modo certo la valutazione corretta del capitale investito dell'impresa; la qualificazione di dati concreti ai fini del precedente alinea comporta una valutazione di conformita' ai principi contabili nazionali ed internazionali, operata da un revisore contabile, e di conseguenza, solamente i bilanci certificati possono essere ritenuti idonei ad evidenziare dati attendibili e certi; la metodologia tariffaria definita dalla deliberazione n. 237/00 prevede che la determinazione del capitale investito si basi sull'esame di bilanci a partire dall'esercizio 1990; l'individuazione delle previsioni correttive del criterio parametrico imposto dalle sentenze del Tar Lombardia puo' essere attuato riconoscendo agli esercenti la facolta' di determinare il capitale investito delle imprese, attraverso il metodo del costo storico rivalutato sulla base di dati concreti; al fine di evitare differenze di trattamento tra le discipline dei servizi, quali il servizio di trasporto ed i servizi di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, la determinazione di cui al precedente alinea deve essere effettuata in applicazione dei criteri definiti dalla deliberazione n. 120/01; Considerato che

le segnalazioni di cui in premessa evidenziano controversie circa il contenuto del contratto di distribuzione, con particolare riferimento alla previsione di penali a carico dell'utente per prelievi di gas superiori a quanto convenuto ed alla richiesta da parte dell'esercente di garanzie finanziarie o assicurative; il mancato accordo sul contenuto delle clausole del contratto che regola l'erogazione del servizio puo' comportare in un quadro regolatorio non ancora completamente definito, la sospensione o l'interruzione nell'erogazione del servizio medesimo, in sostanziale violazione del principio di restrittivita' dei casi di diniego...

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