Modifiche ed integrazioni del decreto ministeriale 12 febbraio 1993 recante: .

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante ´Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione degli emoderivatiª; Visto in particolare l'art. 10, comma 2, della predetta legge n.

107/1990, che demanda al Ministro della sanita', sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e del Consiglio superiore di sanita', l'individuazione, tra le aziende autorizzate alla produzione di specialita' medicinali costituite da frazioni plasmatiche di produzione industriale, dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i Centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il controllo dell'Istituto Superiore di Sanita'; Visto in particolare l'art. 10, comma 3, della sopra richiamata legge n. 107/1990, che prevede, tra i requisiti di detti centri di produzione di emoderivati, quello di ´avere lo stabilimento idoneo a ricomprendere il ciclo completo di frazionamento e di produzione sul territorio nazionaleª; Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1993, recante ´Individuazione dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i Centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italiaª che individua le aziende Sclavo, con officina farmaceutica in Sovicille Rosia, localita' Bellaria, e l'azienda Nuovi Laboratori Farma Biagini, con officina farmaceutica sita in Gallicano, frazione Bolognana (Lucca), quali centri di produzione di emoderivati di cui all'art. 10, commi 2 e 3 della legge n. 107/1990; Viste le istanze della Societa' Aventis Behring S.p.a., Biotest Pharma e Instituto Grifols, di essere individuate tra i centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i Centri regionali di coordinamento e compensazione, pur non possedendo il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 10 della predetta legge n. 107/1990, dell'ubicazione degli stabilimenti sul territorio nazionale; Visto il ricorso proposto dalle societa' Aventis Behring e Biotest Pharma per la declaratoria del silenzio-rifiuto opposto dal Ministero della sanita' sulle istanze sopra menzionate; Tenuto conto della sentenza con cui il Tribunale Amministrativo del Lazio, ritenuta fondata la declaratoria della illegittimita' del silenzio-rifiuto, accoglieva i predetti...

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