Sulla 'eliminazione' del libro dei soci nella s.r.l. (prime osservazioni ai commi da 12-quater a 12-undecies dell'art. 16 del d.l. 'anti-crisi' 29 novembre 2008, n. 185, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, Suppl. Ord. n. 14)*
Autore | Vincenzo De Stasio |
Pagine | 441-450 |
Vincenzo De Stasio
Sulla “eliminazione” del libro dei soci nella s.r.l.
(prime osservazioni ai commi da 12-quater a 12-undecies
dell’art. 16 del d.l. “anti-crisi” 29 novembre 2008, n. 185, nel testo
risultante dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicata in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, Suppl. Ord. n. 14)*
1. In materia di trasferimento delle partecipazioni nella s.r.l. vi sono due temi di
attualità: la necessità o meno dell’autentica notarile in caso di trasferimento mediante
contratto informatico con rma digitale e la “soppressione”, “eliminazione”, “abolizio-
ne” o “abrogazione” del libro dei soci. Premetto che non mi occuperò del primo argo-
mento, né commenterò la recente ordinanza del Giudice del Registro del Tribunale di
Vicenza1 che, con argomenti esegetici, accoglie la tesi della necessità della rma digitale
autenticata da notaio. Aggiungo che altrove ho già scritto di condividere tale tesi, ma
sulla base di argomenti sistematici e comparatistici che sinora non sono stati oggetto di
dibattito2. Credo, infatti, che una s.r.l. con quote liberamente trasferibili non possa fare
a meno della forma autentica per il trasferimento delle partecipazioni (v., ad es., Germa-
nia e Austria); se, al contrario, non fosse prevista la libera trasferibilità delle quote, ma la
legge sottoponesse ogni trasferimento a regole diverse da quella della libera circolazione
(Francia, Portogallo, Svizzera), si potrebbe fare a meno della forma autentica. La ragione
profonda di tale principio è la distinzione tipologica fra s.p.a. e s.r.l. e la necessità di
escludere radicalmente per le s.r.l. la possibilità di mercati abusivi delle partecipazioni,
con modalità anonime analoghe a quelle di borsa per le azioni: ciò è impedito o dall’esclu-
sione del libero trasferimento, o dal necessario ricorso al notaio3.
2. La recente “eliminazione” del libro dei soci della s.r.l. ha un signicato sistema-
tico ambiguo. I contributi sull’argomento sono per ora pochi e in larga parte di taglio
* Testo scritto della relazione per il Corso “Le regole e i modi dell’impresa” (giornata su “Regole e modi
della partecipazione in società” – Bergamo, 12 maggio 2009), organizzato dal Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Bergamo, in collaborazione con Conndustria Bergamo.
1 Trib. Vicenza, 21 aprile 2009, in Società, 2009, 738 ss., con Commento di S; su tale ordinanza v.
anche A, Circolare n. 21 del 18 maggio 2009, 16 s.
2 Cfr. ora D, Il trasferimento delle quote di s.r.l. con rma digitale, alla luce delle recenti novità legislative,
in Società, 2009, 410 ss., il quale passa in rassegna gli argomenti esegetici per sostenere la tesi contraria alla
necessità della rma digitale autenticata; B, Trasferimenti di quote di s.r.l.: “deposito” o “iscrizione” nel
registro delle imprese? Il problema delle sanzioni, in Società, 2009, 541 ss., sulla questione del carattere obbliga-
torio o facoltativo del deposito al registro delle imprese (ex art. 36, comma 1-bis, d.l. 25 giugno 2008, inserito
dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133), da parte dell’intermediario (dottore commercialista, ragio-
niere, perito commerciale), dell’atto di trasferimento di partecipazione in s.r.l. sottoscritto con rma digitale.
3 Sul punto, sia consentito il rinvio a D S, Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conitto tra
acquirenti, Milano, Giurè, 2008, 17 ss.
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