Sulla 'eliminazione' del libro dei soci nella s.r.l. (prime osservazioni ai commi da 12-quater a 12-undecies dell'art. 16 del d.l. 'anti-crisi' 29 novembre 2008, n. 185, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, Suppl. Ord. n. 14)*

AutoreVincenzo De Stasio
Pagine441-450
Vincenzo De Stasio
Sulla “eliminazione” del libro dei soci nella s.r.l.
(prime osservazioni ai commi da 12-quater a 12-undecies
dell’art. 16 del d.l. “anti-crisi” 29 novembre 2008, n. 185, nel testo
risultante dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicata in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, Suppl. Ord. n. 14)*
1. In materia di trasferimento delle partecipazioni nella s.r.l. vi sono due temi di
attualità: la necessità o meno dell’autentica notarile in caso di trasferimento mediante
contratto informatico con rma digitale e la “soppressione”, “eliminazione”, “abolizio-
ne” o “abrogazione” del libro dei soci. Premetto che non mi occuperò del primo argo-
mento, né commenterò la recente ordinanza del Giudice del Registro del Tribunale di
Vicenza1 che, con argomenti esegetici, accoglie la tesi della necessità della rma digitale
autenticata da notaio. Aggiungo che altrove ho già scritto di condividere tale tesi, ma
sulla base di argomenti sistematici e comparatistici che sinora non sono stati oggetto di
dibattito2. Credo, infatti, che una s.r.l. con quote liberamente trasferibili non possa fare
a meno della forma autentica per il trasferimento delle partecipazioni (v., ad es., Germa-
nia e Austria); se, al contrario, non fosse prevista la libera trasferibilità delle quote, ma la
legge sottoponesse ogni trasferimento a regole diverse da quella della libera circolazione
(Francia, Portogallo, Svizzera), si potrebbe fare a meno della forma autentica. La ragione
profonda di tale principio è la distinzione tipologica fra s.p.a. e s.r.l. e la necessità di
escludere radicalmente per le s.r.l. la possibilità di mercati abusivi delle partecipazioni,
con modalità anonime analoghe a quelle di borsa per le azioni: ciò è impedito o dall’esclu-
sione del libero trasferimento, o dal necessario ricorso al notaio3.
2. La recente “eliminazione” del libro dei soci della s.r.l. ha un signicato sistema-
tico ambiguo. I contributi sull’argomento sono per ora pochi e in larga parte di taglio
* Testo scritto della relazione per il Corso “Le regole e i modi dell’impresa” (giornata su “Regole e modi
della partecipazione in società” – Bergamo, 12 maggio 2009), organizzato dal Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Bergamo, in collaborazione con Conndustria Bergamo.
1 Trib. Vicenza, 21 aprile 2009, in Società, 2009, 738 ss., con Commento di S; su tale ordinanza v.
anche A, Circolare n. 21 del 18 maggio 2009, 16 s.
2 Cfr. ora D, Il trasferimento delle quote di s.r.l. con rma digitale, alla luce delle recenti novità legislative,
in Società, 2009, 410 ss., il quale passa in rassegna gli argomenti esegetici per sostenere la tesi contraria alla
necessità della rma digitale autenticata; B, Trasferimenti di quote di s.r.l.: “deposito” o “iscrizione” nel
registro delle imprese? Il problema delle sanzioni, in Società, 2009, 541 ss., sulla questione del carattere obbliga-
torio o facoltativo del deposito al registro delle imprese (ex art. 36, comma 1-bis, d.l. 25 giugno 2008, inserito
dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133), da parte dell’intermediario (dottore commercialista, ragio-
niere, perito commerciale), dell’atto di trasferimento di partecipazione in s.r.l. sottoscritto con rma digitale.
3 Sul punto, sia consentito il rinvio a D S, Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conitto tra
acquirenti, Milano, Giurè, 2008, 17 ss.

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