LEGGE REGIONALE 5 agosto 2011, n. 40 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 10 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 1/2005

  1. Il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), e' sostituito dal seguente:

    '2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all'art. 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), non necessitano per la loro realizzazione di specifica localizzazione negli atti di governo del territorio e sono soggette a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) sia ai fini della presente legge, sia ai fini del vincolo idrogeologico.'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 1/2005

  2. La lettera e) del comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 1/2005 e' sostituita dalla seguente:

    'e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in assenza di opere edilizie, e' sottoposto a SCIA.'.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 1/2005

  3. Il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 1/2005 e' abrogato.

    Art. 4

    Inserimento del capo IV-bis e della sezione I nel titolo V della legge regionale n. 1/2005

  4. Dopo la sezione II del capo IV del titolo V della legge regionale n. 1/2005 e' inserito il seguente: Capo IV-bis 'Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate' - -Sezione I 'Finalita', definizioni, interventi e disposizione procedurale'.

    Art. 5

    Inserimento dell'art. 74-bis nel capo IV-bis, sezione I, della legge regionale n. 1/2005

  5. Nel capo IV-bis, sezione I, dopo l'art. 74 della legge regionale n. 1/2005 e' inserito il seguente:

    'Art. 74-bis (Finalita' e ambito di applicazione del capo IV-bis) - 1. Il presente capo disciplina gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.

    70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalita':

    1. favorire il riuso delle aree gia' urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;

    2. favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilita' economica dei sistemi di mobilita' collettiva;

    3. mantenere e incrementare l'attrattivita' dei contesti urbani in ragione della pluralita' delle funzioni presenti;

    4. garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;

    5. favorire, anche con procedure di partecipazione civica, la verifica dell'utilita' collettiva degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 74-quinquies.

  6. Il presente capo si applica::

    1. agli edifici a destinazione d'uso produttiva inseriti nel perimetro dei centri abitati, come definiti dall'art. 74-ter;

    2. alle aree urbane, connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-economico, inserite nel perimetro dei centri abitati.

  7. Sono in ogni caso esclusi:

    1. gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformita' o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;

    2. gli edifici collocati all'interno dei centri storici individuati come zone territoriali omogenee classificate 'A' ai sensi del d. m . 2 aprile 1968, n. 1444, o ad esse assimilabili, come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

    3. gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico nonche' gli edifici e i tessuti edilizi realizzati dopo il 1945 riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;

    4. gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilita' assoluta come definite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) o dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosita' geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;

    5. i beni individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

    6. gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  8. Per gli interventi di cui al presente capo resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.'.

    Art. 6

    Inserimento dell'art. 74-ter nella legge regionale n. 1/2005

  9. Dopo l'art. 74-bis della legge regionale n. 1/2005 e' inserito il seguente:

    'Art. 74-ter (Definizioni) - 1. Ai fini del presente capo, sono stabilite le seguenti definizioni:

    1. per aree caratterizzate da degrado urbanistico si intendono le aree con presenza di un patrimonio edilizio e da un impianto urbano di scarsa qualita' sotto il profilo architettonico e morfotipologico, associata alla carenza di attrezzature e servizi, alla carenza e al degrado degli spazi pubblici e delle aree libere;

      nonche' le aree caratterizzate da attrezzature ed infrastrutture dismesse;

    2. per aree caratterizzate da degrado socio-economico si intendono le aree connotate da condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

    3. per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano, il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra.

      Nel computo d i detta superficie sono comprese le scale e i vani ascensore condominiali, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri,i, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio e i porticati condominiali o d'uso pubblico;

    4. per centri abitati si intendono quelli all'interno del perimetro individuato:

      1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 55, comma 2, lettera b), qualora i comuni abbiano approvato, o anche solo adottato, detto atto di governo del territorio;

      2) dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato, o anche solo adottato, il regolamento urbanistico di cui all'art. 55;

      3) in applicazione della definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi'.

      Art. 7

      Inserimento dell'art. 74-quater nella legge regionale n. 1/2005

  10. Dopo l'art. 74-ter della legge regionale n. 1/2005 e' inserito il seguente:

    'Art. 74-quater (Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale) - 1. Al fine di incentivare interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e di ridurre il consumo di suolo, sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, di cui all'art. 74-bis, comma 2, lettera a), ricadenti in aree con destinazione d'uso produttiva sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia per i quali i comuni stabiliscono incrementi massimi della superficie utile lorda a titolo di premialita'. Tali incrementi, ammessi previo monitoraggio degli effetti ai sensi dell'art. 13, assicurano il rispetto dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942. In ogni caso l'edificazione complessiva garantisce un adeguato rapporto tra le superfici coperte e gli spazi liberi nel lotto di pertinenza.

  11. Gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati nel rispetto delle normative che assicurano la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la qualita' e la sostenibilita' dell'edilizia. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

  12. Gli incrementi di cui al comma 1, sono aumentati modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA ) di cui all'art. 18 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernente il trasferimento di funzioni agli enti locali, nei casi in cui:

    1. l'area produttiva sia contestualmente adeguata in modo da...

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