IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, modificato da ultimo con i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 328, e 5 ottobre 1994, n. 699;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali del Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di adeguare le strutture periferiche alle nuove esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.
La delegazione di spiaggia di Roccella Jonica (Reggio Calabria) e' elevata ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
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