L'efficienza economica dell'ergastolo alla luce anche dell'ergastolano-pentito

AutoreRoberta Cofano
Pagine335-337

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La pena dell'ergastolo comporta, pur con i temperamenti ex lege, la privazione perpetua della libertà personale. Trattandosi dunque di una sanzione «socialmente eliminativa», soggiace alle stesse obiezioni avverso la pena di morte ed accende discussioni in dottrina e giurisprudenza in primis sulla sua conciliabilità con il principio rieducativo-risocializzativo della pena (art. 27 terzo comma Cost.) poi, più in generale, sulla sua opportunità politico-criminale.

Sotto il primo profilo, va ricordato che la Corte costituzionale, tra i fini del punire, ha reiteratamente annoverato, non meno dell'emenda, la generalprevenzione da attuarsi anche inibendo, a tempo indeterminato, l'agire di certi criminali. Qualificando, quindi, incostituzionale solo una pena edittalmente perpetua, si esclude esserlo l'ergastolo, stante la previsione legislativa di istituti atti alla rieducazione dell'ergastolano quali la libertà condizionale.

Per ciò che invece concerne l'opportunità politico-criminale della sanzione de qua, la dottrina 1 oscilla da posizioni abolizioniste ad altre conservatrici ispirate al timore che, all'inasprirsi attuale delle condotte criminose, non corrisponda un altrettanto forte apparato intimidatorio.

Tra gli estremi indicati, si colloca l'analisi economica del diritto 2, secondo la quale nulla osta al supporre anche il reo un homo oeconomicus che, razionalmente, associ al crimine benefici quali il valore pecuniario dei beni rubati e costi come la probabilità di subire cattura e/o sanzione, la durata prevista della detenzione e dunque dell'eventuale impossibilità di procurarsi reddito lecito e/o «illecito», risolvendosi a delinquere solo ove i benefici eccedano i costi.

Tale modus procedendi presume simmetrici calcoli a parte societatis, vincolando la validità di un corpus normativo alla capacità legislatoria di interpretare ergo prevenire e/o reprimere le condotte criminogene.

Delle predette previsioni è funzione la composizione della «spesa» governativa per la prevenzione, le indagini, l'esecuzione delle pene perché, in sintesi, v., la frequenza del crimine, è certamente funzione decrescente della spesa «deterrente». Ogni offesa implica costi sociali «diretti» (p.e., in caso di furto, le perdite patrimoniali subite) ed «indiretti» (l'insieme dei danni sociali). A contrario, l'efficiente operare della legge produce benefici pubblici molteplici ed eterogenei genericamente identificabili nel decrescere di v, ma sì vari ed imprevedibili (si pensi alle ripercussioni psicologiche di un reato sulla vittima) da complicarne alquanto la puntuale identificazione. Ecco perché il legislatore, dato il livello di crimini in un determinato luogo e tempo, deve tendere non a massimizzare i benefici, quanto, più realisticamente, a minimizzare i costi sociali.

Tanto premesso, verifichiamo ora brevemente le possibilità applicative dell'analisi economica della legge all'ergastolo. Negli attuali ordinamenti giuridici dove la severità della sanzione è funzione della gravità del reato, l'ergastolo, sovente la massima pena prevista 3, consegue per lo più ad offese contro beni giuridici quali la vita, l'incolumità della persona o frutto di connivenza delinquenziale di matrice associativa, delitti comunque i cui danni nessun ammontare pecuniario potrebbe in toto rifondere (cd. irreparabile quoddam).

Se pur si ritenesse non prevedibile il computo costi/benefici di una condotta punibile con l'ergastolo; postcrimen, assumendo il reo un homo oeconomicus, la società può tentare l'anamnesi delle motivazioni onde pervenire ai «computi» che lo hanno indotto a delinquere e predisporre gli interventi extra ed intra carcerari che ne neutralizzano le cariche criminogene, trasformandole in energia socialmente produttiva.

D'altro canto, l'indagine «economica» è particolarmente proficua proprio perché consente, tramite un interessante metodo ermeneutico, di verificare la cd. efficienza normativa di un quantum detentivo relativamente perpetuo. Basterà infatti computare la «differenza» tra i costi ed i benefici associabili all'ergastolo: la sanzione sarà efficiente ove (B) (menor o igual) ove per costi si intenda genericamente l 'insieme delle risorse sociali atte al...

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