Edilizia di culto: tutela e finanziamento
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 109-112 |
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Capitolo 1
Vincolo di
destina-
zione
Tutela dell’edilizia di culto
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EDILIZIA DI CULTO:
TUTELA E FINANZIAMENTO
Il diritto fondamentale sancito dall’art. 19 della Costituzione di poter
professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in
pubblico il culto, per poter essere attuato necessita di adeguate strut-
ture e luoghi a ciò deputati, ove i fedeli possano riunirsi ed assistere alle
liturgie della confessione religiosa professata.
La titolarità della libertà religiosa, in altri termini, non può prescindere dal-
l’esistenza di detti luoghi e l’ordinamento non può esimersi dal disciplinare
la materia dell’edilizia di culto, ove confluiscono molteplici ed ulteriori
interessi, determinati dalla circostanza che gli edifici destinati al culto sono
dislocati su tutto il territorio dello Stato.
Nell’ordinamento italiano gli edifici aperti al culto cattolico sono regolati,
in via immediata, dall’art. 831 c.c. e, a livello pattizio, dall’accordo di modi-
ficazioni al Concordato Lateranense del 1929 tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede, ratificato con legge n. 121 del 25 marzo 1985.
Il vincolo di destinazione gravante sugli edifici aperti al culto tradizional-
mente si chiama deputatio ad cultum, ed è un atto proprio dell’Autorità
ecclesiastica; la verifica della sussistenza di tale presupposto deve essere
condotta alla luce del Codice di Diritto Canonico e la conseguente qualifi-
cazione per i beni coinvolti, assume rilevanza per l’ordinamento statale in
quanto introduce una disciplina derogatoria speciale.
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 121 del 1985 “gli edifici aperti al culto
non possono esse re requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per
l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne
dato previo avviso all’autorità ecclesiastica”.
Il vincolo della deputatio può sussistere non soltanto sugli edifici di proprietà
dell’ente ecclesiastico, ma anche su quelli di proprietà privata. In tale ipotesi,
occorre almeno un comportamento concludente del proprietario, dal quale si
desuma la sua volontà a che sull’edificio sorga un tale vincolo di destinazione.
L’esistenza del vincolo comporta una forma di indisponibilità del bene che
non può essere sottratto alla sua destinazione neanche per effetto di alie-
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