Beni culturali di interesse religioso

AutoreLuigi Tramontano
Pagine113-116
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Capitolo 2
Beni
materiali
Def‌inizione
Concetti generali e fondamentali
1
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BENI CULTURALI
DI INTERESSE RELIGIOSO
I beni culturali d’interesse religioso sono quelle entità materiali ap-
prezzabili non soltanto per le loro caratteristiche intrinseche ma anche
in quanto espressione di una sensibilità spirituale relativa ad una deter-
minata confessione religiosa.
Una def‌inizione si rinviene nell’art. 2 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio), in virtù del quale, debbono essere considerati beni culturali “le
cose immobili e mobili che […] presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, archivistico e bibliograf‌ico e le altre cose individuate dalla legge
o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
L’art. 117 della Costituzione prevede che spetti allo Stato la tutela del pa-
trimonio culturale, ovvero la disciplina delle attività dirette ad individuare
i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la conservazione e
la protezione al f‌ine di poterne fruire; è invece competenza delle Regioni
promuovere la conoscenza e lo sviluppo del patrimonio culturale, attraverso
una valorizzazione del medesimo.
Per quanto concerne i beni culturali d’interesse religioso, appartenenti ad
enti ed istituzioni ecclesiastiche, l’ar t. 12 del Concordato di modif‌ica-
zione dei Patti Lateranensi del 1929, intervenuto tra lo Stato italiano e la
Santa Sede, ratif‌icato e reso esecutivo con la legge del 25 marzo 1985 n. 121,
prevede che la Santa Sede e la Repubblica italiana collaborino, nel rispettivo
ordine, per la tutela del patrimonio storico ed artistico.
A tal f‌ine, gli organi competenti delle due parti concordano opportune di-
sposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni cul-
turali d’interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.
Ulteriori intese sono auspicabili al f‌ine di consentire la conservazione e la
consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti
ecclesiastici.
Fanno par te dei beni materiali di interesse religioso e conseguentemente
tutelati dalla normativa civile (D.Lgs. 42/2004, L. 121/1985) e da articoli
concordatari i sepolcri e le cose mobili destinate al culto.

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