Guida in stato di ebbrezza: bastano I soli indici sintomatici per la condanna?

AutoreMario De Bellis
CaricaMagistrato, La Spezia
Pagine833-834

Page 833

@1. I termini della questione

- Con la sentenza che si annota, la Cassazione afferma il principio secondo il quale, pur a seguito delle modifiche del testo dell'art. 186 del Codice della strada introdotte con D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 160 (dopo l'affermazione che è vietata la guida di veicoli in stato di ebbrezza, si prevedono ora distinte pene a seconda che il tasso alcolemico sia stato accertato con valore tra 0,5 e 0,8 g/l, fra 0,81 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l), deve ritenersi provata la commissione del reato anche se non si sia proceduto a rilevazione del tasso alcolemico e la pena da irrogare deve essere quella più bassa fra quelle possibili, ovvero quella prevista per la fascia alcolemica fra 0,5 e 0,8 g/l).

@2. La giurisprudenza formatasi sul testo previgente

- In passato - sotto la vigenza del testo precedente dell'art. 186 del codice della strada, che prevedeva solo una soglia limite per lo stato di ebbrezza - la giurisprudenza si era pronunciata più volte nel senso che lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo potesse essere provato ed accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una «prova legale», il giudice poteva desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza come l'alterazione della deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, così come può anche disattendere l'esito fornito dall'«etilometro», sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente (così, ex plurimis, da ultimo Cass., sez. 4, sent. n. 38438 del 27 giugno 2006, Comi). Si era anzi ritenuto che il giudice potesse anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisse una motivazione logica ed esauriente (Cass., sez. 4, sent. n. 32961 del 9 giugno 2004, Massacesi). Si trattava, d'altronde, di un orientamento giurisprudenziale che aveva trovato a suo tempo l'avallo delle Sezioni unite della Cassazione (S.U., sent. n. 1299 del 27 settembre 1995, Cirigliano). Si facevano allora le seguenti considerazioni:

- la fonte primaria del precetto penale in esame è una norma facente parte di una legge, distinta rispetto alla fonte secondaria dei regolamenti che servono a disciplinarne l'attuazione e l'esecuzione onde passare alla concreta applicazione della legge stessa; detti...

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