CIRCOLARE 7 aprile 2003, n. 11 - Adempimenti concernenti la documentazione relativa alle attivita' cofinanziate nell'ambito dei PON FSE 2000-2006 - ambito di applicazione

Fermi restando gli adempimenti derivanti dalla legislazione comunitaria e nazionale, con la presente circolare si intende fornire disposizioni in ordine alla documentazione concernente la gestione e rendicontazione delle attivita' cofinanziate attraverso il FSE rientranti nella diretta responsabilita' dall'UCOFPL quale autorita' di gestione o nel caso di coinvolgimento dei servizi ispettivi ministeriali in ordine alle attivita' di competenza di altre amministrazioni individuate come organismi intermedi da parte del Ministero del lavoro.

Ove ritenuto opportuno, tali amministrazioni/organismi intermedi potranno, comunque, integrare, per quanto di competenza e per gli aspetti non contemplati, le presenti disposizioni prevedendo ulteriori adempimenti procedurali o il coinvolgimento di ulteriori uffici.

Al fine di omogeneizzare le procedure ed evitare, per quanto possibile, comportamenti differenziati, si prevedono qui di seguito la regolamentazione generale e gli adempimenti documentali ai quali gli operatori devono fare riferimento nella gestione dei predetti contributi.

La presente circolare tenendo conto delle tipologie di attivita' e della nuova strutturazione dei PON, individua, a seconda della tipologia di attivita' da realizzare (formativa o non formativa), i documenti specifici da predisporre e/o inviare.

Natura giuridica del rapporto.

Ulteriore considerazione preliminare attiene alla natura giuridica del rapporto tra l'amministrazione ed il soggetto attuatore, poiche' gli adempimenti relativi alla documentazione assolvono ad una diversa funzione a seconda se tale rapporto sia configurabile come concessione di pubblico servizio o come rapporto contrattuale.

Nel primo caso, l'affidamento e', di norma, preceduto dall'espletamento di una procedura concorsuale di tipo strettamente pubblicistico effettuata attraverso un avviso pubblico secondo i principi di cui all'art. 12 della legge 241 del 1990, con l'intento di perseguire finalita' di ordine generale e di interesse collettivo.

Nel secondo caso si tratta, invece, di un appalto di servizi aggiudicato all'esito di un bando di gara ai sensi delle direttive comunitarie in materia (in primis: direttiva 92/50/CE e decreto legislativo n. 157/95 e successive modificazioni) o delle analoghe disposizioni nazionali in caso di procedure c.d. sotto soglia.

Fatta questa premessa di ordine generale, ne consegue, infatti, come nel regime concessorio gli adempimenti procedurali e documentali vengano ad assumere una valenza amministrativa strettamente vincolante per i soggetti attuatori; la necessita', inoltre, per la stessa amministrazione di omogeneizzare le proprie determinazioni quali espressione del potere discrezionale, sottende il puntuale assolvimento di adempimenti procedurali e documentali predeterminati da parte dei Soggetti destinatari della concessione, con i quali si instaura un rapporto di servizio, con le connesse responsabilita' anche sotto il profilo contabile-amministrativo.

Nel caso, invece, di affidamenti riconducibili a rapporti di tipo contrattuale, ne consegue come gli oneri documentali e procedurali non possano essere considerati come condizionanti dell'autonomia organizzativa degli affidatari, quanto, piu' propriamente, come uno dei momenti di visibilita' dell'andamento delle attivita', della coerenza, della modularita' e dell'articolazione temporale dei servizi appaltati e, quindi, in buona sostanza, dell'adempimento od inadempimento rispetto al contratto, al capitolato d'oneri ed alla documentazione di gara. Chiaramente, nell'eventualita' che in tali documenti siano dettagliate la quantita' o gli standard qualitativi delle prestazioni oggetto del servizio appaltato, l'assolvimento degli oneri documentali costituira' la necessaria ed imprescindibile condizione per la verifica da parte dei preposti organi od uffici ispettivi.

In relazione alla suddetta distinzione, per una maggiore chiarezza espositiva, si ritiene opportuno distinguere

  1. l'ipotesi di affidamento in concessione; II. l'ipotesi di affidamento contrattuale.

  2. Affidamenti in regime concessorio.

    Dopo la sottoscrizione dell'atto di concessione, preceduta dall'assolvimento degli obblighi in materia di antimafia e degli altri adempimenti previsti per legge il soggetto beneficiario dovra' uniformarsi alle seguenti prescrizioni.

    Presentazione fideiussione.

    In caso di richiesta di anticipi e/o di pagamenti intermedi, i beneficiari dovranno presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL - o all'organismo intermedio, prima dei relativi pagamenti, idonee fideiussioni bancarie o assicurative redatte in base allo schema di cui al decreto del Ministero del tesoro del 22 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1997 distinte per importo relativo alla quota FSE ed alla quota al cofinanziamento nazionale.

    Tali fideiussioni saranno liberate a seguito della verifica amministrativo-contabile finale delle attivita' rendicontate e delle spese effettivamente sostenute.

    La presentazione delle suddette fideiussioni non...

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