Il divieto di abbinamento previsto dall'art. 170 c.d.a.

AutoreNatale Callipari
CaricaAvvocato, foro di Verona
Pagine271-273
271
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
Dottrina
IL DIVIETO DI ABBINAMENTO
PREVISTO DALL’ART. 170 C.D.A.(1)
di Natale Callipari (*)
(1) Questo contributo dottrinale è tratto dall’Opera “Commentario
al Codice delle assicurazioni - RCA e tutela legale” a cura del prof. GIOR-
GIO GALLONE.
SOMMARIO
I. Considerazioni generali. Ratio della norma. II. Genesi e
condotta materiale. III. Eccezioni al divieto. IV. Le sanzioni.
V. Conseguenze civilistiche della violazione. Il recesso.
I. Considerazioni generali. Ratio della norma
La disposizione di cui al primo comma sancisce il c.d.
divieto di abbinamento e si inquadra a livello funzionale
in un contesto normativo volto ad assicurare l’effettività
dell’obbligo a contrarre posto a carico delle imprese assi-
curatrici dall’art. 132 del D.L.vo 209 del 2005 con riguardo
alla r.c.a (R. MAZZON, Il danno da circolazione stradale,
Torino, 2010, 1071; M. ROSSETTI, L’assicurazione obbliga-
toria della r.c.a., Torino 2010, 65).
A ben osservare, infatti, l’obbligo in questione è su-
scettibile non solo di aperta e diretta inottemperanza ma
anche e soprattutto di condotte di natura elusiva, come
quella ad esempio dell’assicuratore che si renda irreperi-
bile. L’elusione, più in generale, consiste in una condotta
fraudolenta che, sia pur rispettando formalmente il co-
mando legale, al contempo ne aggira la sostanza e lo rende
vano e non effettivo (M. ROSSETTI, ult. op. cit., 62).
Qualora l’assicuratore si trovasse nelle condizioni di
poter rif‌iutare le proposte che gli vengono rivolte, po-
trebbe liberamente operare una selezione dei rischi (ad
esempio, sulla base delle aree geograf‌iche di riferimento),
assicurando solo quelli meno elevati; tale eventualità de-
terminerebbe a sua volta la conseguenza per cui alcuni
veicoli rimarrebbero privi di copertura assicurativa in
modo del tutto incompatibile con l’esigenza di garantire a
tutti la possibilità di utilizzare un veicolo a motore.
La ratio della norma è fatta palese da due indicatori
diff‌icilmente equivocabili. Il primo ha carattere testuale e
si trova nella stessa disposizione in commento che esordi-
sce con l’espressione “ai f‌ini dell’adempimento dell’obbligo
di assicurazione dei veicoli a motore”, manifestando in tal
modo, come esattamente è stato osservato in dottrina, un
certo sforzo esplicativo da parte del legislatore delegato
(M. ROMA, Commento all’art. 170, in F. CAPRIGLIONE (a
cura di), Il codice delle assicurazioni private, III, Padova,
2007, 71).
Il secondo indicatore ha, invece, rilievo sistematico e
trova fondamento nell’art. 314 del Codice che sanziona la
violazione del divieto di abbinamento in modo sì autonomo
ma pur sempre nello stesso articolo dedicato alla sanzione
del rif‌iuto e dell’elusione dell’obbligo a contrarre.
Il signif‌icato della disposizione è chiaro. Le imprese
assicuratrici non possono subordinare la conclusione
del contratto di assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alla sotto-
scrizione da parte del contraente-assicurato di ulteriori
contratti assicurativi, bancari o f‌inanziari. Esemplif‌ican-
do, l’impresa non potrebbe subordinare la conclusione
del contratto di assicurazione r.c.a. alla circostanza che
il consumatore divenga correntista di una banca parte del
medesimo conglomerato f‌inanziario (esempio tratto da M.
ROSSETTI, ult. op. cit., 65).
Nel caso in cui fosse possibile subordinare la stipula
del contratto alla sottoscrizione di altri negozi c.d. abbi-
nati, sarebbe f‌in troppo semplice l’elusione dell’obbligo a
contrarre da parte dell’assicuratore il quale potrebbe riu-
scire a dissuadere il consumatore proprio attraverso una
proposta contrattuale eccessivamente onerosa.
II. Genesi e condotta materiale
Il divieto di abbinamento era già previsto dall’art. 12
quater della legge 990/1969, introdotto dall’art. 4 della L.
57/2001. Originariamente, tuttavia, l’ambito di applica-
zione della norma era differente, mancando il riferimento
ai contratti bancari e f‌inanziari ed essendo presente il ri-
chiamo ai soli “ulteriori contratti assicurativi”. La nuova
maggiore estensione del divieto mostra la consapevolezza
da parte del legislatore della maggiore “plurioperatività”
delle compagnie assicurative, spesso punto di riferimento
di operazioni che esorbitano dall’ambito assicurativo in
senso stretto (M. ROMA, op.cit. 73).
Il comportamento vietato non si sostanzia nella propo-
sta o nella stipulazione di contratti abbinati ma soltanto
nel subordinare, da parte dell’assicuratore, la conclusione
del contratto di assicurazione della r.c.a. alla sottoscrizio-
ne da parte del contraente-consumatore di altri contratti.
In altri termini, quello che la norma vuole garantire è che
chi intenda assicurare soltanto la r.c.a sia posto nelle con-
dizioni di poterlo fare.
Il riferimento agli “ulteriori contratti assicurativi, banca-
ri o f‌inanziari” ha fatto sorgere alcuni dubbi in dottrina. Me-

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