Disposizioni urgenti in materia di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato e di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 50/2004).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.

481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 4 relativo alla societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) a garanzia dei clienti vincolati; gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato delle offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa' (di seguito

decreto ministeriale 19 dicembre 2003); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03); la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.

5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito: deliberazione n. 46/04); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n.

48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/2004); Considerato che

l'Acquirente unico e' titolare della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato dal 1° gennaio 2004 ai sensi del decreto ministeriale 19 dicembre 2003; e che l'art. 4, commi 6 e 9, del decreto legislativo n. 79/1999, prevedono che siano definite direttive per la stipula di contratti di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, assicurando l'equilibrio economico del medesimo Acquirente e che sia determinato il corrispettivo per le attivita' di propria competenza; la cessione di energia elettrica alle imprese distributrici riguarda tutte le partite di energia elettrica destinate al mercato vincolato e che i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato devono essere riconosciuti dalle imprese distributrici cessionarie della medesima energia; l'art. 30 del testo integrato stabilisce che il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato pagato dalle imprese distributrici all'Acquirente unico e' determinato dal medesimo Acquirente al termine di ciascun mese e che tale prezzo e' pari, in tale mese, al costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato; il costo unitario per l'approvvigionamento...

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