DECRETO 8 maggio 2014 - Determinazione, ai sensi del comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, della data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate insulari dei tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Livorno e Napoli in Lipari, Portoferraio e Ischia, temporaneamente ripristinate ai sensi del medesimo articolo. (14A04184)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari";

Visto, in particolare, l'art. 10 del predetto decreto legislativo, con il quale e' stato previsto il temporaneo ripristino, sino alla data del 31 dicembre 2016 e secondo le modalita' indicate dalla medesima norma, delle sezioni distaccate insulari dei tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli e Livorno aventi sede, rispettivamente, in Lipari, Ischia e Portoferraio, individuando il relativo assetto territoriale in corrispondenza della pregressa circoscrizione giudiziaria;

Rilevato che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo innanzi citato, la data di inizio del funzionamento delle predette sezioni distaccate insulari deve essere individuata con decreto del Ministro della giustizia, avente natura non regolamentare;

Considerato che l'indagine condotta in ordine alle esigenze logistiche delle sedi interessate, con particolare riferimento allo stato di...

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