DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 14 - Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari

Coming into Force28 Febbraio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/02/27/14G00025/CONSOLIDATED/20200229
Published date27 Febbraio 2014
Enactment Date19 Febbraio 2014
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-2014 - Suppl. Ordinario n. 16
Capo I Disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle disposizioni recanti la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
Sezione I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante la revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 148 del 2011, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012;

Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 148 del 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2013;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato I.

  2. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, all'articolo 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, a norma della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ha sede nel comune di Aversa».

  3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II.

Art 2.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato III.

Art 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, la tabella N e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV.

Art 4.

Liste dei giudici popolari

  1. Le liste dei giudici popolari gia' formate a norma dell'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 si considerano idonee per la costituzione delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello interessate dalla nuova organizzazione giudiziaria di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art 5.

Organico dei magistrati del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

4-bis. Al fine della prima copertura del settantacinque per cento dell'organico del personale di magistratura del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale non e' richiesto il requisito del termine triennale di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. In ogni caso, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri di legittimazione e di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al primo periodo.

Art 6.

Trasferimenti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali e applicazioni e trasferimenti dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

  1. Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura definisce le modalita' di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi e' definita la procedura di trasferimento di cui al primo periodo.

  2. Fino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al comma 1, ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali possono essere applicati, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che nell'ufficio presso il quale sono addetti versino in una situazione di incompatibilita' determinatasi a seguito della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. La domanda e' proposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al presidente della Corte d'appello per i giudici onorari di tribunale e al procuratore generale per i vice procuratori onorari. L'applicazione puo' essere disposta nell'ambito del medesimo distretto e si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. L'ufficio giudiziario presso il quale e' disposta l'applicazione ai sensi del presente comma si considera ordinaria sede di servizio a norma dell'articolo 209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, comunque, per tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine per la proposizione della domanda di cui al presente comma, il capo dell'ufficio segnala al consiglio giudiziario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai fini degli articoli 42-quater, secondo e terzo comma, e 42-sexies del predetto regio decreto, la sussistenza di situazioni di incompatibilita' che riguardano i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che non hanno proposto la domanda.

  3. Al fine di garantire la piena ed immediata operativita' del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale l'applicazione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari puo' essere disposta presso i medesimi uffici con le modalita' di cui al comma 2 o anche d'ufficio sino alla definizione della procedura di trasferimento di cui al comma 1, sebbene non ricorrano situazioni di incompatibilita'. Si considera ordinaria sede di servizio a norma dell'articolo 209-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, comunque, per tutti gli effetti di legge, l'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita le proprie funzioni in via prevalente. Nel provvedimento che dispone l'applicazione e' indicata l'ordinaria sede di servizio a norma del secondo periodo.

  4. I magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a nuovi posti vacanti sorti a seguito della rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e pubblicati entro il 31 luglio 2014.

Art 7.

Edilizia giudiziaria

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo le parole: «finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119» sono inserite le seguenti: «nonche' ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26,».

Art 8.

Disposizioni transitorie

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di...

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