DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 276 - Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana

Coming into Force21 Novembre 2004
Published date20 Novembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/11/20/004G0311/CONSOLIDATED/20141231
Enactment Date19 Novembre 2004
Official Gazette PublicationGU n.273 del 20-11-2004
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

Compiti della Croce Rossa italiana

  1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge.".

Art 1.

Compiti della Croce Rossa italiana

  1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana".

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178 4 5

Art 2.

Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana

  1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.".

  2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' sostituito dal seguente:

"Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non piu' di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente.".

Art 2.

(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)

(( 1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volonarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volonarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.

1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalita' indicate nel presente articolo.

  1. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente.))

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 3 4 5

Art 3.

Struttura della Croce Rossa italiana

  1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) e' sostituito dal seguente:

"3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

I) un'organizzazione centrale composta:

  1. dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

  2. dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;

  3. dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

  4. da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due...

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