DECRETO-LEGGE 29 aprile 2017, n. 54 - Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7

Coming into Force29 Aprile 2017
End of Effective Date24 Giugno 2017
Enactment Date29 Aprile 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/04/29/17G00075/CONSOLIDATED/20170629
Published date29 Aprile 2017
Official Gazette PublicationGU n.99 del 29-04-2017
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, che ha autorizzato, per l'anno 2017, l'impiego di personale delle Forze armate da destinare a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) che si svolgera' a Taormina il 26 e 27 maggio 2017;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza indispensabili per lo svolgimento del predetto vertice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del G7

  1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2900 unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 1

Art 2.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di...

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