DECRETO-LEGGE 25 giugno 2017, n. 99 - Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A

Coming into Force25 Giugno 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/06/25/17G00115/CONSOLIDATED/20170808
Published date25 Giugno 2017
Enactment Date25 Giugno 2017
Official Gazette PublicationGU n.146 del 25-06-2017
Articoli
Art 01.

(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15).

((1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";

  2. all'articolo 22, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

"2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passivita' di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla e' prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui e' parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passivita' producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili")).

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47 della Costituzione e considerata l'esigenza di assicurarne le finalita';

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

Visto il regolamento (UE) 2014/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico;

Visto il regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Vista la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo unico bancario»);

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio;

Viste le decisioni della Banca Centrale Europea del 23 giugno 2017, con le quali la Banca Centrale Europea ha accertato che la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. sono in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2014/806, in tal modo rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario;

Viste le decisioni del Comitato di Risoluzione Unico n. SRB/EES/2017/11 e n. SRB/EES/2017/12 del 23 giugno 2017, con le quali il Comitato di Risoluzione Unico ha accertato che non si prospettano misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto o di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2014/806 e che l'avvio della risoluzione nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non sarebbe necessario nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento, in tal modo rilevando la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), e l'insussistenza del presupposto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, anche ai fini di cui all'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario;

Viste le risoluzioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 21 dicembre 2016 aventi ad oggetto la relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Vista la nota della Banca d'Italia n. 3810 del 24 giugno 2017, con la quale e' stato rappresentato che, a seguito delle citate decisioni della Banca Centrale Europea e del Comitato di Risoluzione Unico, nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e' necessario avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota della Banca d'Italia del 24 giugno 2017, contenente una relazione di stima sul previsto valore di realizzo delle attivita' deteriorate di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;

Considerato che, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa comporterebbe la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti ne' preferiti, e imporrebbe una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonche' occupazionali, e che, pertanto, vi e' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operativita' delle banche in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 2017, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonche' le modalita' e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformita' con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.

  2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione Europea sulla loro compatibilita' con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.

Art 2.

Liquidazione coatta amministrativa

  1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione Europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o piu' decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone:

    1. la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;

    2. la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita' per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione e' disposta senza necessita' di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza;

    3. che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformita' all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;

    4. gli interventi indicati all'articolo 4 a sostegno della cessione di cui all'articolo 3, in conformita' all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

  2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario e' condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.

  3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.

Art 2.

Liquidazione coatta amministrativa

  1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione Europea di cui all'articolo 1, comma 2, il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT