LEGGE 17 febbraio 2017, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Coming into Force22 Febbraio 2017
Enactment Date17 Febbraio 2017
Published date21 Febbraio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/02/21/17G00025/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.43 del 21-02-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 2017 MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2016, N. 237

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Regolamento (UE) n.

575/2013» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 giugno 2013»;

al comma 3, dopo le parole: «puo' essere concessa» e' inserita

la seguente: «anche».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al punto (ii)» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al numero 2)»;

al comma 2, alinea, le parole: «numero ii)» sono sostituite

dalle seguenti: «numero 2),»;

al comma 5, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 3».

All'articolo 7:

al comma 5, le parole: «Nel caso previsto dall'articolo 4,

comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non e' in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passivita' garantite sono rimborsate entro

due mesi dalla concessione della garanzia.»;

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

7. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, la

garanzia puo' essere concessa, in deroga al limite minimo di durata di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), su

strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi

.

All'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di

credito per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della

banca a diverso titolo

.

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: «Commissione europea» sono inserite

le seguenti: «e alle Camere»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Relazioni alla

Commissione europea e alle Camere».

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «erogazione di

liquidita' di emergenza» e' inserita la seguente: «-ELA».

All'articolo 12, comma 1, le parole: «sono adottate» sono

sostituite dalle seguenti: «possono essere adottate».

All'articolo 15, comma 3, le parole: «due anni» sono sostituite

dalle seguenti: «tre anni».

All'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente, la

sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel

contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:

a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del

direttore generale dell'Emittente;

b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del

consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente

.

All'articolo 18, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su

richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2. Il valore delle azioni e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dall'articolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri:

a) nel caso in cui la banca non sia quotata, il valore e'

calcolato in base alla consistenza patrimoniale della societa', alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con

l'intervento dello Stato di cui al presente Capo;

b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle

azioni e' determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e' il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione e' stata negoziata e quello determinato ai sensi della

lettera a)

.

All'articolo 19, comma 2:

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) gli strumenti oggetto di conversione sono stati

sottoscritti o acquistati prima del 1º gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo

strumento e' stato acquistato dal dante causa

;

la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

d) il prezzo per l'acquisto da parte del Ministero delle

azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri e' corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; il prezzo per l'acquisto di dette azioni e' il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera d), e quello che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o, nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante

causa

;

alla lettera e), le parole: «23, comma 2» sono sostituite dalle

seguenti: «22, comma 2».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «31, comma 2, primo periodo, del Testo

unico bancario

sono sostituite dalle seguenti: «31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di

cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole:

"nella medesima provincia autonoma" sono inserite le seguenti: "e che comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in province

limitrofe"

.

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: «dell'articolo 19» sono sostituite dalle

seguenti: «dell'articolo 18»;

al comma 2:

all'alinea le parole: «secondo l'ordine di seguito indicato»

sono sostituite dalle seguenti: «di seguito indicate»;

alla lettera a), le parole: «20, comma 1» sono sostituite

dalle seguenti: «19, comma 1»;

alla lettera b), le parole: «20, comma 1» sono sostituite

dalle seguenti: «19, comma 1»;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) quando necessario per assicurare l'efficacia delle

misure di ripartizione degli oneri, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, puo' disporre, in luogo della conversione, l'azzeramento del valore nominale degli strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi

le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis I maggiori o minori valori che derivano

dall'applicazione del...

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