Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2016, N. 237
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Regolamento (UE) n.
575/2013» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013»;
al comma 3, dopo le parole: «puo' essere concessa» e' inserita
la seguente: «anche».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al punto (ii)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al numero 2)»;
al comma 2, alinea, le parole: «numero ii)» sono sostituite
dalle seguenti: «numero 2),»;
al comma 5, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3».
All'articolo 7:
al comma 5, le parole: «Nel caso previsto dall'articolo 4,
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non e' in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passivita' garantite sono rimborsate entro
due mesi dalla concessione della garanzia.»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
7. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, la
garanzia puo' essere concessa, in deroga al limite minimo di durata di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), su
strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi
.
All'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
3-bis. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di
credito per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della
banca a diverso titolo
.
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: «Commissione europea» sono inserite
le seguenti: «e alle Camere»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Relazioni alla
Commissione europea e alle Camere».
All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «erogazione di
liquidita' di emergenza» e' inserita la seguente: «-ELA».
All'articolo 12, comma 1, le parole: «sono adottate» sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere adottate».
All'articolo 15, comma 3, le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «tre anni».
All'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente, la
sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel
contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:
a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del
direttore generale dell'Emittente;
b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del
consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente
.
All'articolo 18, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su
richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2. Il valore delle azioni e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dall'articolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri:
a) nel caso in cui la banca non sia quotata, il valore e'
calcolato in base alla consistenza patrimoniale della societa', alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con
l'intervento dello Stato di cui al presente Capo;
b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle
azioni e' determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e' il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione e' stata negoziata e quello determinato ai sensi della
lettera a)
.
All'articolo 19, comma 2:
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
a-bis) gli strumenti oggetto di conversione sono stati
sottoscritti o acquistati prima del 1º gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo
strumento e' stato acquistato dal dante causa
;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
d) il prezzo per l'acquisto da parte del Ministero delle
azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri e' corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; il prezzo per l'acquisto di dette azioni e' il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera d), e quello che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o, nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante
causa
;
alla lettera e), le parole: «23, comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «22, comma 2».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: «31, comma 2, primo periodo, del Testo
unico bancario
sono sostituite dalle seguenti: «31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole:
"nella medesima provincia autonoma" sono inserite le seguenti: "e che comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in province
limitrofe"
.
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «dell'articolo 19» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 18»;
al comma 2:
all'alinea le parole: «secondo l'ordine di seguito indicato»
sono sostituite dalle seguenti: «di seguito indicate»;
alla lettera a), le parole: «20, comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «19, comma 1»;
alla lettera b), le parole: «20, comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «19, comma 1»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: