DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 558 - Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a

Coming into Force31 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/30/093G0652/CONSOLIDATED/19961223
Published date30 Dicembre 1993
Enactment Date30 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il piano di risanamento della RAI - S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari.

  2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 4 (Convenzione) . - 1. Entro il 28 febbraio 1994 e' stipulata una convenzione tra la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

  3. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della societa' concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio e' indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttivita', su obiettivi di qualita' del servizio, nonche' su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmata. La convenzione prevede altresi' procedure e modalita' di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sara' ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie.

  4. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge.

  5. Prima che siano resi esecutivi la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La societa' concessionaria riferisce trimestralmente alla commissione sull'attuazione degli indirizzi.".

Art 2.
  1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo effettua, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o piu' societa' specializzate, ovvero da uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

  2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 28 febbraio 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio e in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalita' di cui al comma 1.

Art 3.
  1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato potra' essere imputata in tutto o in parte ad...

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