DECRETO-LEGGE 19 aprile 2002, n. 68 - Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

Coming into Force20 Aprile 2002
Published date19 Aprile 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/04/19/002G0099/CONSOLIDATED/20031227
Enactment Date19 Aprile 2002
Official Gazette PublicationGU n.92 del 19-04-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2001;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori misure per il settore zootecnico per fronteggiare adeguatamente la situazione di disagio economico e sociale venutasi a creare nel Paese a seguito dell'insorgenza del primo caso umano della variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob che, come effetto, ha determinato un ulteriore decremento del consumo di carne bovina, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare speciali misure per fronteggiare l'emergenza degli incendi boschivi, al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale e tutelare la sicurezza pubblica dei cittadini e dei loro beni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina

  1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorita' sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonche' i processi di tracciabilita' di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, e' riconosciuto, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

    1. euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

    2. euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

  2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalita' giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto - approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale - regola l'attivita' di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonche' gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

  3. Il pagamento delle indennita' e dei contributi e le modalita' di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, e' effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti.

  4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonche' di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo e' assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

  5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sara' riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

  6. A partire dal 1 gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positivita' ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, e' riconosciuta una indennita' nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unita' di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; e' altresi' autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui e' stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalita' di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  7. Al secondo periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del...

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