DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1995, n. 443 - Disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

Coming into Force29 Ottobre 1995
Published date28 Ottobre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/10/28/095G0488/CONSOLIDATED/19961223
Enactment Date27 Ottobre 1995
Official Gazette PublicationGU n.253 del 28-10-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche' per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Emittenti locali

  1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".

  2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".

  3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovra' avvenire entro il 30 luglio 1995.

  4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su emittenti radiofoniche...

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